Comandi presso enti, associazioni e università

La Legge 448 del 23 dicembre 1998 (articolo 26 commi 8, 9 e 10) prevede che possano essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di centocinquanta unità.

Tali assegnazioni posssono essere disposte:

  • presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
  • presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e presso gli enti cooperativi da esse promossi;
  • presso gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

È inoltre possibile il collocamento presso università ed enti di ricerca e formazione con oneri a carico di questi ultimi

Le suddette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo e, dopo cinque anni continuativi, la perdita della titolarità.
Documenti Allegati
  • m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0059037.18-04-2024_.pdf

  • scheda dati all. 1 circolare comandi (1)_.xlsx

  • Decreto Direttoriale n. 1919 del 22 luglio 2024.pdf

  • m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0001913.19-07-2024.pdf

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