Esami di stato - sessioni 2019 - Professione di dottore commercialista ed esperto contabile
Roma, Giovedì, 03 gennaio 2019

Esami di stato - sessioni 2019 - Professione di dottore commercialista ed esperto contabile

Nota Prot. n. 4

Ufficio:

VISTO            il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15  marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito   della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero  dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
 
VISTO                       il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO                        il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, registrato alla  Corte dei Conti in data1 giugno 2018, reg. prev.1171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01 giugno 2018, n.126, concernente “Nomina dei Ministri”, con il quale il Dott. Marco Bussetti è stato nominato Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO            il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

VISTO            il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori” e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

VISTA            la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni”;

VISTO            il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni”;

VISTO            il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente “Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista”;

VISTO            il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO            il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245 - supplemento ordinario n. 170, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, ed in particolare le classi 17 e 28 allegate allo stesso decreto;

VISTO            il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”, ed in particolare le classi 64/S e 84/S allegate allo stesso decreto ;

VISTO            il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO            il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 153, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, ed in particolare le classi L 18 e L 33  allegate allo stesso decreto;

VISTO            il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”, ed in particolare le classi LM 56 ed LM 77 allegate allo stesso decreto ;

VISTO            il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622, recante “Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale”;

VISTO     il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

VISTO            il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante “Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34” e, in particolare, la Sezione II, Capo IV;

VISTO            il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, recante “Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista  e di esperto contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”;

VISTO            il decreto ministeriale 5 novembre 2010, recante dicsiplina per il Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

VISTO            l’art. 9, comma 6, del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO            il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze  25 giugno 2012, n. 146 relativo al Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, concernente il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.;

VISTA            la convenzione quadro, adottata con il Ministero della Giustizia ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, trasmessa da quest’ultimo in data 17 ottobre 2014, in attuazione dell’art. 9 comma 6, del decreto - legge. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell’art. 6, comma 4,  del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

VISTO            il decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze del 19 gennaio 2016, n.63 , concernente “ Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale” e, in particolare, l’articolo 1, comma 3, e l’articolo 11, commi 1 e 2;

UDITO           il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell’adunanza del 24 ottobre 2018;

 

O R D I N A:

ART. 1

            Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2019 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Sono altresì indette, all'interno delle sessioni d'esame innanzi indicate, le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63 citato in premessa.

ART. 2

            I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2019 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2019 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 18 ottobre 2019, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome , della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a. - per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:

diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM 56 (scienze dell’economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S  o diploma di laurea magistrale nella classe LM 77 (scienze economico- aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.
- - per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:
diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze dell’economia e della gestione aziendale),  nella classe 28 o nella classe L 33 (scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.
- per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63

  1. per i soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed      esperto contabile ed espletare le prove integrative: i titoli accademici innanzi richiesti per le rispettive abilitazioni all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
  2. per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e intendono espletare le prove integrative: certificazione o dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile.
    Inoltre, nella domanda il candidato dichiara di aver diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi dell’art.11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.
    Per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all’ art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
  3. ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente. Il suddetto contributo dovrà essere maggiorato per coloro che vogliono partecipare alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, nell’importo previsto dall’art.3, comma 6, del DM 63/2016.
  4.  eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o   tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
  5. certificato di compimento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.
  6. attestato di compiuto tirocinio  per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale
    di cui al decreto ministeriale n.146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
Il tirocinio deve essere completato al massimo entro la data di inzio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi.
Conseguentemente, per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale è necessario presentare l’attestato di compiuto tirocinio prima dell’inizio delle prove integrative.
La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di esame cui si è chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.

ART. 4

            I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, presso la sede di Trento.

ART. 5

            Gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo di cui all’art. 34 del citato decreto legislativo 139/2005, hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 13 giugno 2019 e per la seconda sessione il giorno 14 novembre 2019. Gli esami per l’accesso alla sezione B dell’albo di cui all’art. 34 del decreto legislativo 139/2005, hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno 2019 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2019.
Le prove successive, comprese quelle integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • ordinanza ministeriale n. 4-2019 con tabella sedi esame.pdf

  • o.m. n. 4-2019.pdf

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