Definizione dei posti disponibili per l’immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie A.A. 2017/2018
Roma, Giovedì, 10 agosto 2017

Definizione dei posti disponibili per l’immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie A.A. 2017/2018

Nota Prot. n. 618

Ufficio: DGSINFS

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO  il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e, in particolare, l’articolo 6-ter;

VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 4, comma 1;

VISTA  la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO                          il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, recante “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;

VISTO                          il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 giugno 2017, n. 477 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2017/2018”;

VISTE                          le disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018”;

VISTO                          il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l’anno accademico 2017/2018 riferito alle predette disposizioni;

VISTA                          la rilevazione relativa al fabbisogno professionale delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2017/2018 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;

VISTO                          l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, Rep. Atti n. 69/CSR;

CONSIDERATA         la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire la pubblicazione dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999;

VISTA                          la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;

VALUTATA                 la necessità di contemperare quanto più possibile l’offerta formativa deliberata dagli Atenei con il fabbisogno professionale;

TENUTO CONTO      altresì del fabbisogno professionale per le esigenze organiche delle Forze Armate per l’anno accademico 2017/2018, di cui alla comunicazione SSMD REG2017 0077845 del 23 maggio 2017;

VISTE                      le proposte formulate in data 12 giugno 2017, 14 e 19 luglio e 2 agosto 2017 dal tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, dell’Osservatorio delle Professioni sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

TENUTO                conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;

RITENUTO            alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di accogliere integralmente l’offerta formativa definita dalle Università per le professioni per le quali questa risulti inferiore al fabbisogno professionale e di ridurre la stessa offerta per le professioni per le quali questa risulti superiore al fabbisogno nazionale, anche con riferimento agli sbocchi occupazionali di ogni singola professione;

RITENUTO            di definire la programmazione dei posti anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

RITENUTO            di determinare, per l’anno accademico 2017/2018, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le Università

DECRETA:

Articolo 1

1. Per l’anno accademico 2017/2018, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

Classe SNT/1
Corsi di laurea in:

Infermieristica n.14450
Ostetricia n.  690
Infermieristica pediatrica   n. 198

 

Classe SNT/2
Corsi di laurea in:

Podologia n. 105   
Fisioterapia n. 2020
Logopedia n. 720
Ortottica e assistenza oftalmologica   n. 217
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva n. 320
Tecnica della riabilitazione psichiatrica    n. 315
Terapia occupazionale  n. 203
Educazione professionale  n. 664

 

Classe SNT/3
Corsi di laurea in:

Tecniche audiometriche     n. 60
Tecniche di laboratorio biomedico n.740
Tecnica di radiologia per immagini e radioterapia n. 750
Tecniche di neurofisiopatologia n. 110
Tecniche ortopediche n. 140
Tecniche audioprotesiche n. 319
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare n. 150
Igiene dentale n. 641
Dietistica n. 355

 

Classe SNT/4
Corsi di laurea in:

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  n. 600
Assistenza sanitaria  n. 302

 

2. Ai candidati non comunitari residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 citate in premessa.

Articolo 2

1.Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della la legge 30 luglio 2002, n. 189 in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal D.M. n. 477/2017 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente a essi riservato definito nelle disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del miur sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Documenti Allegati
  • D.M. 10.8.2017 n. 618.pdf

  • Tabelle posti disponibili - Allegati DM 10.8.2017 n. 618.pdf

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