SEGNALAZIONE ILLECITI – WHISTLEBLOWING

Il D.lgs 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, costituisce il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Secondo il disposto normativo, l’ANAC ha adottato apposite Linee Guida, approvate dal Consiglio nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
La presente informativa, in conformità alle indicazioni del D.Lgs. 24/2023, sintetizza le previsioni normative e fornisce indicazioni sulla procedura di segnalazione.

1. Segnalante/whistleblower (art. 2, c. 1, lett. g) e art. 3, D.Lgs. 24/2023)

Il whistleblower è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Possono segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con il Ministero dell’istruzione e del merito i dipendenti, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Ministero; i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, nonché i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2. Oggetto della segnalazione (art. 2 D.Lgs. 24/2023)

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni di cui all’art. 2, c. 1 lett. a) di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, riguardanti normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, tra le quali:
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, e condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi, tra gli altri, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell’ambiente; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, o che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Le segnalazioni devono essere chiare e circostanziate, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.
Inoltre, non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente.

3. Canali di segnalazione

  • Canale interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • Canale esterno (ANAC);
  • Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

4. Canale di segnalazione interna del Ministero dell’istruzione e del merito (art. 4 D.Lgs. n. 24/2023)

Il whistleblower segnala le violazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) del Ministero dell’istruzione e del merito mediante l’apposita procedura informatica accessibile dalla rete intranet del Ministero dell’istruzione e del merito.
Secondo le disposizioni normative contenute nell’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, il canale di segnalazione interno di cui è dotato il Ministero garantisce la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e, prevede:

- il rilascio alla persona segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- interlocuzioni con la persona segnalante ed eventuale richiesta di integrazioni;
- riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Il D.P.R. n. 62 del 2013 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico1. Quest’ultimo, ove il segnalante dichiari di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione al soggetto competente, entro sette giorni (Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023).
__________
1 Cfr. art. 8, D.P.R. n. 62/2013.

5. Tutele (artt. 16-21 D.Lgs. 24/2023)

  • Obbligo di riservatezza (art. 12, D.Lgs. 24/2023)
    L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.
    La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.
  • Divieto di ritorsione (art. 17, D.Lgs. 24/2023)
    I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
  • Misure di sostegno (art. 3, c. 5 e art. 18, D.Lgs. 24/2023)
    È istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno in termini di informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
  • Limitazione della responsabilità (art. 20, D.Lgs. 24/2023)
    Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
    Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare (art. 16, c. 3 D.Lgs. 24/2023).

6. Segnalazione esterna all’ANAC (art. 5, D.Lgs. 24/2023)

L’Autorità competente per le segnalazioni esterne è l’ANAC. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) quando:
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7. Divulgazione pubblica (art. 15, D.Lgs 24/2023)

Per «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente» si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. Normativa di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032) (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2023)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg
DELIBERA N. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing
La presente informativa è pubblicata sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 24/2023.
 

 

 


data ultimo aggiornamento 06/02/2024

 

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