Istituto Europeo del Design (IED) - Cagliari - Modifica corso di diploma accademico di primo livello
Roma, Giovedì, 18 maggio 2017

Istituto Europeo del Design (IED) - Cagliari - Modifica corso di diploma accademico di primo livello

Nota Prot. n. 296

Ufficio: DGSINFS

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, e in particolare l'articolo 3 quinquies, che prevede appositi decreti ministeriale emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, con cui sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademia di Belle Arti e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademie di Belle Arti e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale è stata definita, in applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, la frazione dell'impegno orario complessivo di ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, il quale prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della citata legge n. 508 del 1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

VISTO altresì, l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, che prevede che l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO l'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che "nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio (CNAM), nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti ed efficaci";

CONSIDERATA pertanto, l'esigenza, nelle more della ricostituzione del CNAM, di individuare presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita una apposita commissione con il compito di svolgere "le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la commissione costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;

VISTI i criteri e le modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 e delle altre Istituzioni non statali, disposti dalla circolare ministeriale 13 ottobre 2015, n. 17920;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile  2013, n. 293, con cui lo IED di Cagliari, è autorizzato al rilascio di titoli accademici di primo livello;

VISTA l'istanza del 26 novembre 2015 , prot. n SC/esDA019/15, con la quale lo IED di Cagliari, chiede l'autorizzazione ad attivare un ulteriore corso accademico di primo livello in Progettazione artistica per l'impresa (DAPL 06) "Design della moda" Indirizzo "Fashion design" ;

VISTO il verbale della delibera del Consiglio accademico 24 novembre 2015, prot. SC/es CA 015/15;

VISTO il parere del 30 novembre 2016, n. 33 dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con cui la stessa, ai sensi del menzionato articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, si è espressa positivamente in merito alla congruenza delle strutture e della docenza per la realizzazione del progetto didattico presentato;

VISTO il verbale n. 5 del 3 e 4 marzo 2016 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici in cui la stessa esprime parere favorevole alla nuova attivazione del corso accademico di primo livello in Progettazione artistica per l'impresa (DAPL06) "Design della moda" Indirizzo  "Fashion design".

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2015/2016 lo IED di Cagliari è autorizzato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'attivazione del corso accademico di primo livello in Progettazione artistica per l'impresa (DAPL06) "Design della moda" Indirizzo "Fashion design" e al rilascio del relativo titolo.

2. L'ordinamento curriculare del corso, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nella allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti concernenti la conformità dell'ordinamento didattico, l'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale al corso attivato.

Art. 3

Lo IED di Cagliari è tenuto a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

IL MINISTRO
Senatrice Valeria Fedeli

Decreto Direttoriale del 19/05/2017 n. 296
Elenco dei piani di studio approvati con il presente decreto

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