Criteri di riparto del contributo statale di cui al Capitolo 1696 PG1 tra Collegi universitari di merito accreditati e Residenze universitarie statali
Roma, Sabato, 24 novembre 2018

Criteri di riparto del contributo statale di cui al Capitolo 1696 PG1 tra Collegi universitari di merito accreditati e Residenze universitarie statali

Nota Prot. n. 763

Ufficio:

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 marzo 1967 n.117, recante: “Istituzione della Scuola Normale Superiore di Pisa”;

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore emanato con D. D. n. 202 del 7 maggio 2012, integrato e modificato con D. D. n. 379 del 4 settembre 2012, integrato e modificato con D.D. n. 401 del 12 settembre 2014, integrato e modificato con D.D. n. 46 del 25 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 10 febbraio 2018;

VISTA la legge 12 marzo 1968 n.442, recante: “Istituzione di una università statale in Calabria”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Calabria - Cosenza, approvato con D.R. n. 562 del 23.03.2012, integrato e modificato con D.R. n. 571 del 13.04.2018 e pubblicato in G.U. n. 115 del 19.05.2018, con il quale viene rappresentata al Titolo IV, art.4, punto 2, l’autonomia di gestione e di spesa del centro Residenziale della suddetta Università;

VISTA la legge 14 febbraio 1987, n. 41 recante “Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa”;

VISTO lo Statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa emanato con D.D. n.770 del 09.12.2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 09.03.2015, integrato e modificato con D.R. n. 48 del 25.01.2018 e pubblicato nella G.U. n. 34 del 10.02.2018;

TENUTO conto della specifica natura di Istituzione universitaria a “carattere residenziale” posseduta dall’Università degli Studi di Cosenza, dalla “Scuola Superiore Normale” di Pisa e dalla “Scuola Superiore Sant’Anna” di Pisa, come espressamente indicato nell’atto istitutivo dei richiamati Enti;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e successive modificazioni, recante la “revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca 13 ottobre 2010, n. 465 (registrato alla Corte dei conti il 29.12.2010, reg. 19, foglio 126) recante i criteri di ripartizione tra i Collegi universitari legalmente riconosciuti e le Residenze statali del contributo ministeriale di cui al Capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del MIUR per il triennio 2010-2012;

VISTI gli articoli 16 e 17 del predetto D.Lgs. n. 68/2012 relativi alle nuove procedure di riconoscimento e di accreditamento dei Collegi universitari di merito e alle modalità e condizioni di accesso dei Collegi di merito accreditati ai finanziamenti di cui al Capitolo 1696/PG1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca 3 aprile 2013, n. 262 (registrato alla Corte dei conti il 21.06.2013, reg. 9, foglio 349) recante la proroga della vigenza del citato D.M. n. 465/2010 fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi di cui ai richiamati artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 68/2012;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 672, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei Collegi Universitari di merito”, attuativo dell’art. 16 del D.Lgs. n. 68/2012;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, recante “Disposizioni in materia di accreditamento dei Collegi Universitari di merito accreditati”, attuativo dell’art. 17 del medesimo D.Lgs. n. 68/2012;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 settembre 2017, n. 695, recante “nuovi criteri di ripartizione del contributo annuale dei Collegi di merito accreditati”, attuativo dell’art. 17 del medesimo D.Lgs. n. 68/2012;

RITENUTO necessario procedere all’emanazione di un nuovo Decreto che, a seguito della decadenza del D.M. n.465/2010, prorogato dal D.M. n.262/2013, stabilisca la quota delle risorse statali stanziate sul capitolo 1696/PG1 da destinare ai Collegi universitari di merito accreditati e la quota da destinare alle Residenze universitarie statali dell’Università degli studi di Cosenza, della “Scuola Superiore Normale” di Pisa e della Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa;

TENUTO CONTO delle somme stanziate sul capitolo 1696/PG1 nel corso dell’ultimo decennio di legislatura;

TENUTO CONTO che la quota di stanziamento destinata nel corso dell’ultimo decennio alle richiamate tre Residenze universitarie statali nell’ambito del capitolo 1696/PG1 corrisponde ad un importo medio superiore ai tre milioni di euro l’anno;

RITENUTO di dover garantire alle richiamate tre residenze statali una quota complessiva di stanziamento non inferiore alla media degli stanziamenti dalle stesse percepiti nell’arco dell’ultimo decennio, stante il perdurare delle attività svolte da tali Istituzioni in favore degli studenti ivi ospitati;

RITENUTO pertanto di dover destinare annualmente a favore delle tre Residenze universitarie statali una quota non inferiore a tre milioni di euro nell’ambito dello stanziamento complessivo del Capitolo 1696/PG1;


DECRETA

Articolo 1

 

1. Per le motivazioni in premessa citate, gli stanziamenti di cui al Capitolo 1696/PG1 dello stato di previsione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, destinati ai Collegi universitari di merito accreditati ed alle Residenze universitarie statali sono così annualmente ripartiti:

a) alle Residenze universitarie statali (dell’Università degli studi di Cosenza, della Scuola Superiore “Normale” di Pisa e della Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa) è attribuita una quota pari al 25% dello stanziamento annuale del PG, da ripartire tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti ad esse iscritti, tenendo conto in ogni caso che la quota complessiva da assegnare loro non può essere inferiore ai tre milioni di euro annui;

b) ai Collegi universitari di merito accreditati di cui all’art.17 del D.Lgs n.68/2012, fermo quanto specificato alla precedente lettera a), è attribuita la residua quota pari al 75% dello stanziamento, da ripartire tra gli stessi sulla base dei criteri indicati nel D.M. n. 695/2017.

2. La ripartizione delle quote di finanziamento di cui al comma 1, lettere a) e b) è operata annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.


IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti
 

Documenti Allegati
  • DM n.763 del 23-11-2018.pdf

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