Decreto di riparto del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio - Anno 2018.
Roma, Lunedì, 26 novembre 2018

Decreto di riparto del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio - Anno 2018.

Nota Prot. n. 3162

Ufficio: DGSINFS

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca”;

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390 e s.m.i., recante Norme sul diritto agli studi universitari, che all’art.16, comma 4 ha istituito il “Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e, in particolare, l’articolo 1, comma 89, che consente la destinazione del Fondo di  intervento  integrativo  per  la  concessione  dei prestiti d’onore anche all'erogazione di borse di studio previste dall’articolo 8 della citata legge n.390/1991;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”, in particolare, gli articoli 7, 8 e 18;

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 2, e 18, comma 1, del ridetto D.Lgs. n. 68/2012, secondo cui i fabbisogni finanziari delle Regioni sono gli importi necessari per assicurare a tutti gli studenti idonei alla borsa di studio materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio e accesso alla cultura, secondo importi standard ricavati sulla base della rilevazione dei costi di mantenimento agli studi e che saranno oggetto di determinazione in sede di attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. n.68/2012;

VISTO, altresì, il comma 7, del ridetto art. 7 del D. Lgs. n.68/2012 nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni <<... sono altresì definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.  Il decreto è aggiornato con cadenza triennale>>;

VISTA la legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232,  in particolare l’articolo 1, comma 271, secondo cui : <<Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali>>;

VISTO il Decreto interministeriale MIUR-MEF, n. 798 dell’11 ottobre 2017, di durata triennale, registrato alla Corte dei conti, in data 9 novembre 2017 n. 2217, con il quale, in attuazione del ridetto art. 1, c. 271, della legge n.232/2016, si è provveduto a determinare i fabbisogni finanziari delle Regioni e, al contempo, in attuazione dell’art. 7, c. 7, del D. Lgs. n. 68/2017, si è provveduto  a definire i nuovi criteri e le modalità di riparto del FIS;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 29 marzo 2017, n. 662 con il quale, al fine di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento di tutti i Soggetti istituzionalmente  individuati dall’art.1, comma 271, della legge n.232/2016, è stato costituto un apposito Tavolo Tecnico per lo studio, l’analisi e l’individuazione dei fabbisogni finanziari regionali, divenuto (in accoglimento della richiesta formulata in tal senso della stessa Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di approvazione del ridetto  D.I. n. 798/2017)  un Tavolo permanente di collaborazione tra Ministero e Regioni per le questioni inerenti il Diritto allo studio;

TENUTO CONTO del lavoro di confronto e condivisione svolto dal ridetto Tavolo proprio con riguardo ai contenuti della Tabella di cui al presente Decreto emersi dando attuazione ai nuovi criteri di riparto definiti con il richiamato D.I. n. 798/2017;

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, con il quale, all'art. 2, comma 1, è stato disposto che : << […] a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,  è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui>>

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con la quale, all’art.1, comma 259, è stato disposto che : << […] a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro>>;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di Stabilità per il 2016), ed in particolare l’art. 1, comma 254, nella parte in cui dispone che: << […] il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è incrementato […] di 4.750.000, 00 euro annui a decorrere dall’anno 2017>>;

VISTO il comma 268, dell’art. 1 della ridetta legge di bilancio  n. 232/2016 che così dispone : <<Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017>>;

VISTO  il comma 636, art.1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante “approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”,  che così recita: <<Al fine di garantire gli strumenti e i servizi  per  il  pieno successo formativo di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli studenti capaci e  meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di  eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo  decreto legislativo n. 68 del 2012, il fondo integrativo statale per la  concessione  di  borse  di studio è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.>>

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2017, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al suddetto bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018–2020”, che ha individuato in Tabella 7 una competenza iniziale per il capitolo 1710 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero pari ad euro 234.246,158,00;

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, con il quale all’art. 2, comma 2-quater è stato così disposto : <<Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente: "1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68”>>;

TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro tecnico avvenuto in data 23 novembre 2017 tra MIUR-DGSINFS, UCB-RGS-MEF, IGB-RGS-MEF, Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC), Equitalia Giustizia Spa per il Fondo unico di giustizia (FUG), e Ministero dell’Interno,  in occasione del quale l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati ha confermato la piena volontà di versare in favore del FIS le somme di cui al ridetto art. 48, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 una volta convenuta la modalità operativa di questo trasferimento insieme al MEF, anche per ciò che riguarda gli anni passati a decorrere dal 2013, come meglio individuati dalla nota della ANBSC prot. n 1684 del 22 gennaio 2018;

VISTE le comunicazioni di Equitalia Giustizia SpA (prot. n. 4307 del 12-02-2018; prot. n. 5290 del 19-02-2018; prot. n. 10374 del 29-03-2018; prot. n. 11540 del 11-04-2018; prot. 12909 del 23-04-2018; prot. n. 14586 del 10-05-2018; prot. n. 17830 del 08-06-2018; prot. n. 17831 del 08-06-2018; prot. n. 21196 del 13-07-2018; prot. n. 23525 del 06-08-2018; prot. n. 24997 del 06-09-2018; prot. n. 29868 del 26-10-2018) in merito agli importi sino ad oggi versati sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3550, articolo 5, capo 13, a seguito del richiamato incontro ed ai sensi del ridetto art. 48, comma 1 bis,  del D.LGS. n. 159/2011  pari a complessivi euro 121.214,08;

VISTA la richiesta di riassegnazione delle richiamate somme sul capitolo 1710 dello stato di previsione della spesa del MIUR, formulata al Ministero dell’Economia e Finanze da parte della DGRUF del MIUR;

RITENUTO pertanto di potere tenere conto dei predetti euro 121.214,08 nell’ambito della Tabella di Riparto 2018 oggetto del presente provvedimento;

VISTO il combinato disposto di cui ai commi 286 e 289 dell’art. 1 della già citata  legge di bilancio  n. 232/2016 in base al quale la quota parte delle risorse di cui al comma 286, destinate al finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 (pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019) << […] eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 288, da accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio>>;

VISTO, tuttavia, l’art. 1, comma 637 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nella parte in cui dispone una riduzione dello stanziamento di cui all’art. 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’anno 2018 pari a 10 milioni di euro, per l’anno 2019 pari a 12 milioni di euro e a decorrere dal 2020 pari a 20 milioni di euro, stanziamento che, dunque, si riduce per l’anno 2018 da 13 milioni a 3 milioni di euro;

VISTO il Decreto Direttoriale 6 settembre 2018 n. 2269 di accertamento delle somme di cui al combinato disposto dei commi 286 e 289 della legge n. 232/2016 in base al quale è stata accertata la disponibilità per il 2018 di euro 3 milioni nel capitolo 1649/PG2 quale somma non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 273 a 288 dell’art.1 della legge 232/2016, e quindi come tali da fare confluire, al termine delle procedure in essere presso il MEF, sul FIS 2018 sul capitolo di spesa 1710; 

TENUTO CONTO che, in attuazione del combinato disposto di cui ai richiamati commi 286 e 289 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 214974 (registrato alla Corte dei conti in data 05/11/2018 con foglio n. 1380),  sono confluiti nel capitolo 1710 dello stato di previsione di questo Ministero per l’ E.F. 2018, i 3.000.000,00 di euro di cui al capito 1649 dello stato di previsione di questo Ministero non utilizzati per le finalità di cui ai commi da 273 a 288della medesima Legge n. 232/2016, così come accertato con Decreto di questa Direzione Generale n. 2269 del 6 settembre 2018;

VISTO, dunque, l’assetto economico attuale del FIS 2018 a mente di tutto quanto sopra menzionato, quantificabile in euro 237.357.372,08 (stanziamento iniziale FIS pari a euro 234.236.158,00 + euro 121.214,08 di fondi provenienti dall’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati + euro 3.000.000,00 di fondi non utilizzati per borse ex art. 34 Cost.);

VISTO il comma 272 art. 1 della legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232, secondo cui le risorse del Fondo di cui all’art.18 comma1 lettera a), del decreto legislativo n.68/2012 sono direttamente attribuite al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, previa indicazione da parte di ciascuna Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 26 aprile 2018 n. 87, sul ricorso proposto dalla regione Veneto con la quale al punto 1 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, tra l’altro, del comma  272 dell’art.1 della richiamata Legge n. 232/2016;

CONSIDERATO che, alla luce della citata sentenza 26 aprile 2018 n. 87, il Ministero potrebbe, dunque, procedere alla attribuzione delle risorse di cui al FIS alle singole Regioni e non più direttamente agli Enti per il diritto allo studio universitario,  come disponeva l’ormai abrogato comma 272 dell’art.1 della legge n. 232/2016; 

TENUTO CONTO, tuttavia, della richiesta avanzata dalle stesse Regioni che, in merito al circuito finanziario previsto per il pagamento del FIS, vengano superati gli effetti abrogativi determinati dalla Sentenza n.87/2018 della Corte Costituzionale sul comma 272 dell’art.1 della Legge n. 232/2016  e che, quindi, il FIS sia attribuito dallo Stato direttamente agli Enti Regionali erogatori dei servizi per il DSU, previa indicazione da parte di ciascuna Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi ove in una medesima Regione fossero presenti più Enti;

TENUTO CONTO che l’anzidetta richiesta formulata dalla Conferenza delle Regioni e dalla Conferenza Stato-Regioni volge in ogni caso  nel senso di consentire una più rapida ed efficace fruizione da parte degli studenti degli interventi che verrebbero erogati in loro favore dagli Enti regionali preposti alla gestione dei servizi per il Diritto allo Studio;

TENUTO CONTO, pertanto, di potere accogliere la suddetta richiesta disponendo, dunque, che il FIS venga annualmente erogato alle Regioni tramite versamento diretto dei fondi al bilancio dell’Ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n.68/2012  - come ribadito, peraltro, dallo stesso legislatore del 2016 all’art.1, comma 271, della legge n.232/2016 nonché, da ultimo, nel D.I. n.798/2017 di cui il presente Decreto di riparto è attuazione – l’assegnazione del FIS alle Regioni avviene in parte in misura proporzionale al loro fabbisogno finanziario ed in parte considerando la quota destinata a specifici incentivi ed assegnata alle Regioni in base all’eventuale maggior impegno finanziario dalle stesse sopportato in termini di “risorse proprie” rispetto alla soglia minima del 40% prevista dalla norma (c.d. “quota premiale”);

TENUTO CONTO in generale dei nuovi criteri di riparto del FIS definiti nell’ambito del ridetto D.I. MIUR-MEF n. 798/2017, di cui il presente Decreto è attuazione;

TENUTO CONTO, sempre in applicazione di quanto prescritto dal D.I. n. 798/2017, degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 che hanno interessato il Centro Italia;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 26491 del 24 settembre 2018 con il quale si è provveduto a corrispondere alle Regioni, un acconto sul FIS - anno 2018 pari a circa il 60% circa di quanto ricevuto dalle Regioni stesse nell’anno precedente;

VISTO il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  reso,  ex art. 4  comma  2  del  D.I.  MIUR-MEF n. 798/2017 sulla Tabella di riparto FIS 2018 nella seduta del 22 novembre2018;

DECRETA

Articolo 1
(La destinazione del Fondo)

  1. I trasferimenti sul Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato “Fondo”, sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale  11 ottobre 2017 n. 798.
  2. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilità con decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo. n. 68/2012. In attuazione dell’art. 18 comma 7, del decreto legislativo. n. 68/2012, e del comma 272 della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci degli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio, mantenendo le proprie finalizzazioni.
  3. Le suddette risorse sono trasferite direttamente agli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio, iscritte nel bilancio degli Enti avente destinazione vincolata e sono utilizzate nell’anno accademico 2018-2019.
  4. Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse proprie e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
  5. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo.

 

Articolo 2
(Il riparto del Fondo per l’anno 2018)

  1. Per le motivazioni di cui in premessa, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni con riguardo agli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2017/2018 ed elaborati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca sulla base di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 798/2017, il Fondo integrativo statale per l’anno 2018, pari a complessivi euro 237.357.372,08, è ripartito tra le Regioni secondo la Tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, con la specificazione che sono destinate risorse aggiuntive alla regione Abruzzo per  euro 768.835,11, alla regione Marche per euro 993.688,89, ed alla regione Umbria per euro 681.920,44 in ragione degli eventi sismici registratisi nei mesi di agosto e ottobre 2016  nei territori del Centro Italia.

 

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa

Documenti Allegati
  • DD con Tabella n.3162 26-11-2018 .pdf

  • Tabella riparto FIS_26-11-2018 .pdf

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