Decreto ministeriale di distribuzione Contratti di formazione medica specialistica presso le Scuole di specializzazione mediche A.A. 2017/2018
Roma, Giovedì, 12 luglio 2018

Decreto ministeriale di distribuzione Contratti di formazione medica specialistica presso le Scuole di specializzazione mediche A.A. 2017/2018

Nota Prot. n. 536

Ufficio:

VISTO il decreto direttoriale 17 maggio 2018, prot. n. 1208 e s.m.i., recante  il “bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2017/2018”, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, nelle more della stipula dell’Accordo tra Stato e Regioni per la definizione del fabbisogno dei medici  specialisti da formare nel triennio accademico 2017-2020 e della determinazione del contingente di specialisti da formare per l’A.A. 2017/2018 ha provveduto a bandire, nel rispetto della tempistica dettata  all’art. 2, comma 1 del Regolamento MIUR  13 giugno 2017 n. 130,  il concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2017/2018, qui da intendersi interamente richiamato;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 1208/2018, che così recita : <<Con successivo provvedimento, integrativo del presento atto  - che sarà pubblicato sul sito istituzionale del MIUR e della cui pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta ufficiale - sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’A.A. 2017-2018  e sono altresì indicati, sempre per ciascuna scuola attivata,  i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati,  nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999>>;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 21 giugno 2018 Rep. Atti 110/CSR, concernente la determinazione del Fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare definito  dalla Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ex art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999, in 8.569 unità per l’a.a. 2017/2018, in 8.523 unità per l’a.a. 2018/2019 ed in 8.604 unità per l’a.a. 2019/2020,  nonché l’individuazione del contingente globale da formare ripartito per tipologia di specializzazione per l’A.A. 2017-2018 pari a 6.200 unità;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’Economia e finanze in corso di perfezionamento, facente seguito la richiamato Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano,  recante la determinazione del numero globale degli specialisti da formare per l’A.A. 2017/2018, per ciascuna tipologia di specializzazione, definito  in un numero pari a 6.200 unità, in aderenza a quanto comunicato dal  Ministero dell’economia e delle finanze con nota 9 maggio 2017 prot. MEF-RGS n. 90258;
VISTA la nota 18 aprile 2018 prot. n. 12399 e la successiva nota di proroga 27 aprile 2018 prot. n. 13437 con la quale il MIUR, stante le previsioni di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento n. 130/2017, ha  chiesto alle Università di comunicare, in tempo utile per l’espletamento del concorso, tramite caricamento in Banca Dati Offerta Formativa – SSM 2017/2018, gli eventuali contratti aggiuntivi – rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali – derivanti da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici o privati, da attivare per l’A.A. 2017-2018 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del Decreto ministeriale n.68/2015 e compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse Scuole;
VISTE le proposte caricate in Banca dati dagli Atenei per l’A.A. 2017-2018 con riferimento ai contratti aggiuntivi derivanti da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici o privati;
VISTA la nota 11 aprile 2018 prot. n. 11620 con cui il MIUR ha chiesto alle Regioni di volere provvedere, con la massima sollecitudine, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l’espletamento del concorso, dei contratti per la formazione medica specialistica che intendono finanziare per l’A.A. 2017/2018 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015 prot. n. 68, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali  in quanto tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province autonome;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige" nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n.14 e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n.4;
VISTA la Legge della provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4 recante "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico" e in particolare gli articoli 3 e 4, nonché le deliberazioni di Giunta provinciale n.1564/2013 e n. 1914/2017 e s.m.;
VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36, del D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università”;
VISTA la Legge della regione autonoma Valle d'Aosta 30 luglio 2017, n. 11, recante “Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998 n. 6” - e in particolare gli articoli 2, 3 e 4 - con la quale la Regione ha disciplinato in un unico testo normativo gli interventi a sostegno della formazione universitaria e post universitaria in ambito sanitario provvedendo all’abrogazione della previgente normativa in materia con particolare riferimento alla legge regionale 30 gennaio 1998, n.6, nonché all’articolo 15, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;
VISTA la deliberazione n. 565/2018 con la quale la Giunta della regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato il finanziamento con risorse proprie dei contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l’a.a. 2017-2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale Valle D’Aosta n.1712/2017;
VISTO l’art.1, comma 5, della legge della regione Sardegna 31 marzo 1992, n. 5 recante “Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia”,  come integrato dapprima dall’art.5, comma 46, della legge 23 maggio 2013, n. 12 e successivamente dalla Legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione autonoma Sardegna n. 39/16 del 9 agosto 2017 e n. 53/26 del 28 novembre 2017;
VISTA la nota 5 luglio 2018 prot. n. 44996 con la quale il Dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia - assessorato dell’istruzione e della formazione professionale ha trasmesso  il D.D.G. n. 2786 del 26 giugno 2018 della regione Sicilia – assessorato istruzione e formazione professionale,  recante l’approvazione dell’Avviso pubblico n. 23/2018 per il finanziamento di 46 contratti di formazione specialistica nell’area medico sanitaria A.A. 2017-2018, nonché  la  disciplina di settore in tema di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che consente ai contribuenti a basso reddito di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate;
VISTA la nota 6 luglio 2018 prot. n. 45645 con la quale il Dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia - assessorato dell’istruzione e della formazione professionale ha confermato il finanziamento da parte della regione Sicilia di n. 46 contratti per la formazione specialistica dei medici da ammettere alle Scuole di specializzazione di area sanitaria trasmettendo l’elenco analitico della distribuzione dei contratti in argomento destinati alle tre Università siciliane;
VISTA la legge della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2016, n.14, in particolare l’art. 8 comma 61 che così recita :<<I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso>>;
VISTA la nota 3 luglio 2018 prot. n. 20184 della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la quale è stata trasmessa l’indicazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Trieste e di Udine cui attribuire i contratti aggiuntivi a finanziamento regionale Friuli Venezia Giulia per l’a.a. 2017-2018;
VISTE le normative delle Regioni a statuto ordinario dettate in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;
VISTE le comunicazioni con le quali le Regioni e le Province autonome hanno fornito le indicazioni richieste in ordine ai suddetti contratti aggiuntivi tesi a soddisfare loro specifiche esigenze;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, l'art. 757 in base al quale “per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’art.35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilita, d’intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare”;
VISTA la nota 11 aprile 2018 prot. n. 11609 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto al Ministero della Difesa di volere comunicare per l'A.A. 2017/2018, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici per le esigenze della Sanità Militare  ai sensi del citato comma 3, dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999;
VISTA la nota 16 aprile 2018 prot. n. 12202 con la quale il Ministero della difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) ha comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del citato art.757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, le proprie esigenze di medici specialisti per l'A.A. 2017/2018 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero dei militari designati da parte dell'IGESAN stesso quale organismo di vertice sanitario dello Stato Maggiore della Difesa;
VISTO il comma 3, dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato […]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2”;
VISTA la nota del 11 aprile 2018 prot. n. 11612 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto al Ministero dell’interno di volere comunicare per l'A.A. 2017/2018, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici della Polizia di Stato ai sensi del citato comma 3, dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999;
VISTA la nota 17 aprile 2018 prot. n. 720, con cui il Ministero dell’Interno ha segnalato, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, il numero dei posti in soprannumero da riservare per le esigenze della sanità della Polizia di Stato per l’A.A. 2017-2018;
VISTA la nota 24 aprile 2018 prot. n. 13033 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, successivamente alle determinazioni assunte dal Ministero dell’interno in merito alla riserva dei posti per le esigenze della sanità della Polizia di Stato di cui all’art. 35, comma 3 del D.Lgs. 368/1999, ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze di volere comunicare per l'A.A. 2017/2018, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi del ridetto comma 3, dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999;
TENUTO CONTO che per l’A.A. 2017-2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Guardia di Finanza;
VISTO il comma 5 dell'articolo 39, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
VISTA la Legge 14 gennaio 1999, n. 4 recante “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole” e, in particolare, l’art.1, comma 7,  in base al quale <<il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, d’intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli Accordi governativi, culturali e scientifici, ai Programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei Paesi interessati>>;
VISTO l’Accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002;
VISTA la nota congiunta Governo della Repubblica di San Marino - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 20 aprile 2018/1717 d F.R. prot. n. 46441/RSM  e  27 aprile  2018 prot. n.68842 /UNIMORE;
VISTO il comma 3 dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/1999 in base al quale si dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2”;
VISTA la nota 11 aprile 2018 prot. n. 11615 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale di volere comunicare per l'A.A. 2017/2018, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999, nonché, il numero di mediciextracomunitari destinatari per l’intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee ai sensi del comma 7 dell’art.1 della Legge n.4/1999;
TENUTO CONTO che per l’A.A. 2017-2018 il Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti da destinare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999, nonché a medici extracomunitari destinatari per l’intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee ai sensi del comma 7 dell’art.1 della Legge n.4/1999;
VISTO il comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola”;
TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici : a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università;  b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto D.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999;  d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle Scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l’accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;
VISTA  la nota 18 aprile 2018 prot. n. 21406 con cui  il Ministero della salute, alla luce dei riscontri ricevuti dalle Regioni e dalle Province, ha da ultimo comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del citato articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n.368/1999, le esigenze del SSN per l’A.A. 2017/2018 in ordine alle riserve di posti in soprannumero relative alla formazione di personale medico di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, compatibilmente con la capacità recettiva delle Scuole;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n.368/1999 il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna Scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, tenuto conto, tra l’altro, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della Scuola stessa;
VISTI gli esiti della procedura di accreditamento ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 avviata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota del 17 aprile 2018 prot. n. 12395  che ha portato alla emanazione dei decreti direttoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di accreditamento delle Scuole di specializzazione per l’.a.a. 2017-2018;
RITENUTO di procedere all’assegnazione dei contratti tenendo anche conto della capacità ricettiva, dei volumi assistenziali e delle performance assistenziali delle singole strutture nonché della consistenza e dei requisiti assistenziali delle reti formative delle singole Scuole di specializzazione;
RITENUTO di procedere tenendo conto, altresì, dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia di Scuola, nonché degli indicatori di performance formativa di cui al summenzionato decreto n. 402/2017;
RAVVISATA l’opportunità di attivare le Scuole laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna Scuola, il numero di contratti per singola tipologia di specializzazione sia tale da permetterne l’attivazione anche al fine di ottimizzare l’organizzazione territoriale delle Scuole, anche su base regionale, e la copertura del relativo fabbisogno di medici;
TENUTO CONTO altresì di quanto sottoscritto in sede di Accordo 21 giugno 2018  tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano nella parte in cui prevede che : <<Con riferimento all’a.a. 2017-2018 la determinazione globale dei contratti di formazione medica specialistica da assegnare alle tipologie di specializzazione nonché  la distribuzione dei contratti medesimi alle scuole di specializzazione degli Atenei verranno effettuate dai Ministeri competenti tenuto conto anche delle esigenze rappresentate dalle Regioni relativamente a quelle specialità  per le quali si riscontra una maggiore carenza di specialisti,  ferma restando la salvaguardia della qualità della formazione di cui al Decreto interministeriale 13 giugno 2017 n.402>>;
TENUTO CONTO che l’Offerta Formativa delle Università si rivolge all’intero territorio nazionale;
CONSIDERATA la necessità di provvedere ai sensi del comma 2, dell’art.35 del D.Lgs. n. 368/1999 ed in relazione al citato decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze relativo al contingente globale da formare ripartito per tipologia di specializzazione, alla ripartizione per l’a.a. 2017/2018, tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei, dei richiamati  6.200 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, dei 640 contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali, dei 94 contratti aggiuntivi finanziati con risorse  di altri Enti pubblici o privati,  nonché  dei 230 posti riservati di cui all’art. 35 commi 3, 4 e 5;
ACQUISITO il parere del Ministero della Salute;

D E C R E T A

 

Art. 1

  1. Per l’A.A. 2017/2018 la  distribuzione  dei  6.200 posti  di cui all’articolo 2, comma 1, del bando prot. n.1208/2018 coperti con contratti finanziati con risorse statali  è definita  per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’A.A. 2017-2018  nella tabella di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Nel medesimo allegato 1 sono altresì indicati, i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati,  nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999 e la loro distribuzione per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’A.A. 2017-2018.
  3. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 4, i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e delle Province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici/privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome.
  4. I posti aggiuntivi coperti con finanziamenti che prevedono il possesso di specifici requisiti  sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati  in possesso degli specifici requisiti richiesti dalle rispettive normative di riferimento degli Enti finanziatori.

 

Art. 2

  1. Fermo quanto disposto all’art. 3 ed all’art. 4 del bando prot. n. 1208/2018 , tenuto conto di quanto comunicato dalle Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, per l'A.A. 2017/2018 la distribuzione dei posti riservati ed in sovrannumero alle categorie riservatarie di cui all’art. 3 del bando prot. n. 1208/2018  è definita, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’A.A. 2017-2018  nella tabella di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 3

  1. Per i contratti aggiuntivi finanziati dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e altri Enti del Servizio sanitario toscano, Veneto, Valle d’Aosta, Sardegna, Sicilia, e dalla Repubblica di San Marino e riportati nell’allegato 1 del presente Decreto è richiesto ai candidati  il possesso degli ulteriori requisiti specifici previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle stesse istituzioni interessate che saranno indicati nell’ambito del successivo decreto direttoriale integrativo del bando e integrativo del presente provvedimento.
  2. I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì attestare il possesso dei requisiti specifici così come indicati nel successivo decreto direttoriale integrativo del bando e integrativo del presente provvedimento secondo le modalità e le tempistiche che verranno indicate nel sopra citato decreto direttoriale integrativo.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

f.to IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • DM n.536 del 12-07-2018.pdf

  • DM n.536 - All. 1Distribuzione Contratti.pdf

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