Autorizzazione al “Centro studi di terapia familiare e relazionale” a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma e a diminuire il numero degli allievi ammissibili da n. 20 a n. 8 per ciascun anno di corso.
Roma, Thursday, 23 March 2017

Autorizzazione al “Centro studi di terapia familiare e relazionale” a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma e a diminuire il numero degli allievi ammissibili da n. 20 a n. 8 per ciascun anno di corso.

Nota Prot. n. 617

Ufficio: DGSINFS

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2017 n. 89

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE  - UFFICIO  VII -

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA           la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO            l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO            il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTI           i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTA          l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO         il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTO          il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO         il  decreto in data 29 settembre 1994, con il quale  il "Centro studi di terapia familiare e relazionale" è stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede  principale di Roma e nelle sedi periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

VISTO         il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dal "Centro studi di terapia familiare e relazionale" di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari;

VISTO         il decreto in data 16 ottobre 2001 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Pescara e di Urbino;

VISTO         il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione al trasferimento delle sedi di Roma e Prato;

VISTO         il decreto in data 15 gennaio 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede di Roma; VISTO         il decreto in data 10 marzo 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede di Torino; VISTO         il decreto in data 26 giugno 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede di Bari;

VISTO         il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione al trasferimento della sede di Roma;

VISTO         il decreto in data 16 marzo 2016 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Tremestieri Etneo (CT) a Catania;

VISTA          l'istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al  trasferimento della sede di Roma, da Via Morgagni n. 32 a Via Alessandro Torlonia n. 19/b, e la diminuzione del numero degli allievi ammissibili al primo anno di corso da n. 20 a 8 e, per l'intero corso, a n. 32;

VISTO          il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 15 dicembre 2016;

VISTA          la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione dell'8 marzo 2017, trasmessa con nota prot. 1047 del 14.03.2017;

 

D E C R E T A :

 

Art. 1- Il "Centro studi di terapia familiare e relazionale" abilitato con decreti in data  29 settembre 1994 e 25 maggio 2001  ad  istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari un corso  di specializzazione  in  psicoterapia ai sensi del regolamento  adottato  con  D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Roma, da Via Morgagni n. 32 a Via Alessandro Torlonia n. 19/b.

Art. 2 - Il "Centro studi di terapia familiare e relazionale" è autorizzato, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 8 unità e, per l'intero corso, a 32 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI

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