Autorizzazione al “Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)” a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Livorno e a diminuire il numero degli allievi da 17 a 16
ROMA, Wednesday, 27 September 2017

Autorizzazione al “Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)” a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Livorno e a diminuire il numero degli allievi da 17 a 16

Nota Prot. n. 2554

Ufficio: DGSINFS

PUBBLICATO SULLA G.U. n. 250 del 25.10.2017 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA                        la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO            l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO            il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTI          i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTA          l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;

VISTO         il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

VISTO            il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO            il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale il “Centro studi in psicoterapia cognitiva” è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze e nelle sedi periferiche di Roma, Napoli, Teramo, L’Aquila, Ancona e Torino, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all’art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

VISTO            il decreto in data 31 dicembre 1993 di rettifica con il quale viene confermata l’abilitazione all’attivazione del corso di formazione in psicoterapia alla sola sede principale di Firenze;

VISTO            il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l’avvenuto adeguamento dell’ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dal “Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)” , alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

VISTO            il decreto in data 27 novembre 2001 di autorizzazione all’ attivazione delle sedi periferiche  di Roma e Padova;

VISTO            il decreto in data 9 maggio 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova;

VISTO            il decreto in data 2 agosto 2005 di autorizzazione ad ampliare la sede principale di Firenze e ad aumentare il numero degli allievi ammissibili;

VISTO            il decreto in data 2 agosto 2005 di revoca del riconoscimento della sede periferica di Roma;

VISTO            il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova;

VISTO            il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione all’attivazione della sede periferica di Livorno;

VISTO            il decreto in data 25 gennaio 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Livorno e ad aumentare il numero degli allievi ammissibili;

VISTO            il decreto in data 31 marzo 2015 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova;

VISTA          l’istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l’autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Livorno, da Via Cambini n. 44 a Sesto Fiorentino – Piazza Vittorio Veneto n. 48, e la diminuzione del numero degli allievi ammissibili al primo anno di corso da 17 a 16 e per l’intero corso a 64 unità;

VISTO            il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 30 maggio 2017;

VISTA            la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dall’Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella seduta del 26 luglio 2017, trasmessa con nota prot. 4080 dell’11 settembre 2017, subordinata all’integrazione dell’adeguamento temporale del contratto di locazione;

VISTA         la documentazione integrativa inviata dall’Istituto con nota prot. 25716 del 19.09.2017, relativa all’adeguamento temporale del contratto di locazione; 

D E C R E T A :

Art. 1

Il “Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)”, abilitato con decreto in data 16 novembre 2006 ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Livorno, un corso  di specializzazione  in  psicoterapia ai sensi del regolamento  adottato  con  D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede di Livorno, da Via Cambini n. 44 a Sesto Fiorentino – Piazza Vittorio Veneto n. 48.
Art. 2

E’ autorizzato, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 17 a 16 unità e, per l’intero corso, a 64 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

               
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI

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