Decreto criteri di ripartizione della quota premiale e dell’intervento perequativo del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali per l’anno 2013
Roma, Friday, 20 December 2013

Decreto criteri di ripartizione della quota premiale e dell’intervento perequativo del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali per l’anno 2013

Nota Prot. n. 1051

Ufficio:

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013 pari ad € 6.694.686.504.

VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;

VISTO l'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, in cui si prevede che all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis "gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse";

VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che "a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il D.M. 8 agosto 2013, n. 700, relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 24 settembre 2013, reg. 12, FG. 398, e in particolare l'articolo 3 in cui si prevede che le assegnazioni destinate per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO) e per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO) pari a complessivi €. 910.000.000 vengono destinati rispettivamente per:

  • a) € 819.000.000 pari a circa il 13,5% del totale delle risorse disponibili al netto degli altri interventi previsti dal presente decreto, vengono assegnati alle università a fini premiali. Tale somma sarà attribuita per il 34% sulla base dei criteri finalizzati a premiare la qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi di ogni ateneo e per il 66% sulla base di criteri finalizzati a premiare la qualità della ricerca scientifica. Il 90% della somma attribuita in relazione alla qualità della ricerca scientifica sarà ripartita sulla base dei risultati della VQR 2004-2010.
  • b) € 91.000.000 pari a circa l'1,5% del totale delle risorse disponibili al netto degli altri interventi previsti dal presente decreto, saranno assegnati alle università a fini perequativi.

I criteri e le modalità di ripartizione degli interventi di cui alle lettere a) e b) saranno definiti con successivo decreto ministeriale.

Al termine delle assegnazioni che saranno attribuite ai sensi del presente articolo, di quanto assegnato alle Università secondo quanto previsto dai precedenti articoli e delle assegnazioni relative al piano straordinario per la chiamata di professori di II fascia, si dispone che:

  • a) A ciascun ateneo non potrà comunque essere disposta una assegnazione del FFO superiore a quella dell'anno 2012;
  • b) A ciascun ateneo dovrà comunque essere assicurata una assegnazione del FFO tale da ricondurre l'entità delle eventuali minori assegnazioni rispetto all'anno 2012 non superiore al - 5,0%.

TENUTO CONTO dell'esito della Valutazione della Qualità della Ricerca 2004 - 2010 (VQR) in relazione al quale si prevede di assegnare alle Università statali e agli Istituti ad ordinamento speciale di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del DM 700/2013 il 90% della quota premiale 2013 relativa alla qualità della ricerca scientifica;

RITENUTO OPPORTUNO attribuire alle medesime Università il restante 10% della quota premiale 2013 relativo alla qualità della ricerca tenendo conto esclusivamente della qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati (inclusi i passaggi di ruolo interni all'ateneo) nel periodo 2004 - 2010 come risultante dalla VQR nella misura in cui, a livello di ateneo, la relativa valutazione media di area disciplinare risulti almeno pari alla valutazione media di ciascuna area disciplinare a livello nazionale.

VISTO il parere reso dall'ANVUR in data 3 dicembre 2013 sulla proposta di individuazione dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 e dell'intervento di cui all'art.11 della legge 240/10;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale del 4 dicembre 2013, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 12 dicembre 2013 e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 6 dicembre 2013.

D E C R E T A

Art. 1 - Assegnazione destinata per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 - Quota premiale FFO 2013

€ 819.000.000 pari al 13,5% del totale delle risorse disponibili, vengono assegnati alle Università e agli Istituti ad ordinamento speciale di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del DM 700/2013 sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1.
 

Art. 2 - Assegnazione destinata per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Intervento perequativo FFO 2013.

€ 91.000.000 pari a circa l'1,5% del totale delle risorse disponibili, vengono assegnati alle università di cui all'articolo 1, lettera a) del DM 700/2013 a fini perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 2.
 

Art. 3 - Quota di salvaguardia e Interventi correttivi - FFO 2013.

Al termine delle assegnazioni disposte ai sensi degli articolo 1 e 2 e di quanto assegnato alle Università ai sensi del D.M. 700/2013, incluse le assegnazioni relative al piano straordinario per la chiamata di professori di II fascia, si prevede che:

  • a) a ciascun ateneo non potrà comunque essere disposta una assegnazione superiore a quella dell'anno 2012;
     
  • b) a ciascun ateneo con una assegnazione inferiore al - 5% rispetto all'anno 2012 è in ogni caso assicurata una assegnazione rideterminata in una somma pari al 95% dell'importo dell'anno 2012;
     
  • c) nel rispetto di quanto previsto alla lettera a) e al fine di assicurare quanto previsto alla precedente lettera b), per ciascun ateneo con una assegnazione superiore al -4,75% rispetto all'anno 2012 si procederà eventualmente ad una ulteriore riduzione percentuale massima del -1,5%, assicurando in ogni caso che l'entità delle eventuali minori assegnazioni finali rispetto all'anno 2012 sia graduata e non inferiore alla percentuale del - 4,75%.

 

Il presente decreto è stato trasmesso in data 20 dicembre 2013 alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO

F.to Maria Chiara Carrozza

 

Documenti Allegati
  • DM 1051 del 20-12-2013 con allegati.pdf

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