DM dei criteri e del contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018
Roma, Saturday, 29 December 2018

DM dei criteri e del contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018

Nota Prot. n. 873

Ufficio: DGFIS

Registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2019, n. Reg. 1-128

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e in particolare l'articolo 18, comma 4, in cui si prevede che "Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa";

VISTO l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede che il sistema delle università statali, a decorrere dall'anno 2018, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari 100 per cento;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;

VISTO in particolare il comma 6 dell'art. 7 del predetto Decreto legislativo n. 49 del 2012, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente validità triennale per la ridefinizione delle disposizioni di cui al medesimo art. 7 per la determinazione delle facoltà assunzionali relative al triennio 2018-2020;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli Atenei;

VISTO l'articolo 1, comma 672 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) in cui si prevede che "Entro il 31 dicembre 2018, le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la chiamata".;

VISTO il decreto 4 maggio 2018 (n. 353) del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stabiliti i parametri e le modalità di attestazione della significativa e conclamata tensione finanziaria di cui al predetto articolo 1, comma 672, della legge n. 205 del 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018‐2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49";

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del citato d.P.C.M. con cui si prevede che: "Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2018-2020, si prevede che:

a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50  per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTO l'articolo 1, comma 3, del citato d.P.C.M. con cui si prevede che: "Le Università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio."

CONSIDERATO che gli atenei con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto sono quelli che presentano un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore al valore di 1 dove tale indicatore è pari al rapporto tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 49/2012, al netto delle spese per fitti passivi e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento.

TENUTO CONTO che si rende necessario attribuire agli Atenei per l'anno 2018 le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato;

TENUTO CONTO della graduazione delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) del citato d.P.C.M. del 28 dicembre 2018;

CONSIDERATO che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2017 concernenti il costo del personale delle Istituzioni Universitarie Statali, incluse le Istituzioni ad ordinamento speciale, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è pari a euro 113.774;

VISTA la necessità di definire i criteri e il conseguente contingente per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni, in tema di assunzioni nelle Università Statali per l'anno 2018;

VISTA   la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l'articolo 3, comma 1; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

DECRETA
Articolo 1
(Oggetto)

  1. Il presente decreto definisce i criteri per il riparto e l'assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2018.
  2. La rispettiva assegnazione e il relativo utilizzo sono disposti ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).
  3. Ai fini dell'attribuzione del contingente di spesa di cui al comma 2, il calcolo delle economie da cessazioni e degli oneri conseguenti alle nuove assunzioni e ai passaggi di qualifica ad esse equiparate è effettuato sulla base del costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, come indicato in premessa.
  4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 3, le Università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio.

 

Articolo 2
(Assegnazione quota Punti Organico 2018 a ciascuna Istituzione Universitaria)

  1. Ad ogni Istituzione Universitaria statale sono attribuiti i Punti Organico 2018 indicati nella Tabella 1 allegata, sulla base dei seguenti criteri e con riferimento ai valori riportati al 31 dicembre 2017:
    1. alle Università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1 è attribuito un contingente assunzionale non superiore al 50% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2017 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;
    2. alle restanti Università:
      1. è attribuito un contingente assunzionale base non superiore al 50% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2017 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;
      2. è attribuito un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 100% a livello di sistema della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2017 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato,  ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2017.

 

Articolo 3
(Utilizzo delle risorse assegnate)

  1. I Punti Organico attribuiti ai sensi dell'articolo 2, sono utilizzabili rispettivamente per:
    1. l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della 30 dicembre 2010, n. 240, per le Università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
    2. l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 per le Università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b); per tali Università le assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 non sono sottoposte a limitazioni da turn over e pertanto non incidono sui Punti Organico assegnati.
  2. L'utilizzo dei Punti Organico di cui al presente decreto concorre, nell'ambito della programmazione triennale di ciascun ateneo, a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  3. Per le procedure e le assunzioni disposte in difformità a quanto previsto dal presente decreto si applica l'articolo 1, comma 8, del d.P.C.M. del 28 dicembre 2018.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

 

IL MINISTRO
dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • D.M. 873-2018 TABELLA 1 - PUNTI ORGANICO 2018

  • D.M. 873-2018 Tab. PO 2018 - CONTEGGI ANALITICI

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