Istituto superiore per le industrie artistiche di Faenza. Accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello
Roma, Friday, 21 July 2017

Istituto superiore per le industrie artistiche di Faenza. Accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello

Nota Prot. n. 1808

Ufficio: DGSINFS

IL DIRETTORE GENERALE


VISTA       la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO       il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO       il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO       il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 127 con il quale sono stati decretati i settori artistico disciplinari con relative declaratorie e campi disciplinari dei diplomi accademici di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;
VISTO       il decreto ministeriale 3 febbraio 2010, n. 17 con il quale sono stati decretati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;
VISTO       il decreto ministeriale 19 luglio 2011, n. 98 con il quale è stato riordinato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 presso l’ISIA di Faenza il corso triennale di primo livello  in “Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici avanzati”;
VISTO       l’articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM  esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;
VISTA    la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l’articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;
VISTO       il decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all’art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
VISTO       il decreto Dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015 con cui è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;
VISTA       la circolare ministeriale n. 6388 del 3 marzo 2017 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni di cui all’art. 2 comma 1 della legge n. 508/99 per l’anno 2017;
VISTO       il decreto del Direttore Generale n. 2972 del 19 dicembre 2013 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico dell’ISIA di Faenza;
VISTE        le delibera del Consiglio Accademico n. 22 del 5 aprile 2017 n. 36 e del 3 luglio 2017 con le quali si approvano il riordino e la modifica del piano di studi del corso di Diploma Accademico di I livello in Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici avanzati;
VISTE        le delibere del Consiglio di amministrazione n. 31 del 23 marzo 2017 e n. 55 della seduta del 3 luglio 2017 con le quali si approva la richiesta di modifica del suddetto corso senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato;
VISTA        la nota prot. n. 956 del 10 aprile 2017 del Direttore dell’ISIA di Faenza avente ad oggetto la richiesta di modifica al piano di studio in Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici avanzati;
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica di cui sopra con verbale n. 21 del 6 luglio 2017;
RITENUTO  di dover adottare la procedura di autorizzazione alla modifica del corso di diploma accademico di primo livello in “Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici avanzati”;

DECRETA


ART. 1

 

  1. E’ approvata dall’anno accademico 2017 - 2018 la modifica alla tabella annessa al Regolamento didattico dell’Isia di Faenza relativamente al piano di studio del diploma accademico ordinamentale di primo livello in:

    Dipartimento di Disegno Industriale, Scuola di Design, DIPL02 – DESIGN. “Disegno industriale e  progettazione con materiali ceramici avanzati”.

  2.  La tabella annessa al Regolamento didattico approvato con decreto del Direttore Generale n. 2972 del 19 dicembre 2013 è sostituita dalla tabella allegata facente parte integrante del presente decreto.

ART.2


Il piano di studio modificato è adottato con decreto del Direttore didattico dell’Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

ART.3


Le Istituzioni garantiscono agli studenti già iscritti al corso ordinamentale a cui sono apportate le modifiche la conclusione dello stesso in base al precedente piano di studio approvato dal Miur, o il diritto di opzione per l’iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art. 4


Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA

 

Elenco dei piani di studio approvati con il presente decreto
Decreto Direttoriale del 21/07/2017 n. 1808

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