“Scuola di Musica di Fiesole” di Firenze accreditamento dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello a.a. 2018-2019
Roma, Friday, 23 November 2018

“Scuola di Musica di Fiesole” di Firenze accreditamento dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello a.a. 2018-2019

Nota Prot. n. 766

Ufficio:

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTA                        la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO                        il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO                        il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTA                        il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, e in particolare l'articolo 3 quinquies, che prevede appositi decreti ministeriale emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, con cui sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 154, con il quale è stata definita, in applicazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, che modifica ed integra il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120, che modifica ed integra il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO                        l’articolo 11, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, il quale prevede che fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della citata legge n. 508 del 1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
VISTO                        altresì, l’articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, che prevede che l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;
VISTO                        il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;
VISTO                        l’articolo 3 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508 che istituisce il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d), del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
CONSIDERATO       che il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;
VISTA                        la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l’articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;
CONSIDERATE       le esigenze delle citate Istituzioni di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO                        il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con cui è stata costituita, presso il predetto Dipartimento, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
VISTO                        il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454, con cui è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 05 agosto 2013, n. 685, con il quale la “Scuola di Musica di Fiesole” di Firenze è stata autorizzata a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello nell’ambito delle discipline musicali;
VISTA                        la circolare ministeriale 19 gennaio 2018, n. 1435, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello della Istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali;
VISTA                        la proposta di attivazione presentata della “Scuola di Musica di Fiesole di Firenze dei corsi di diploma accademico di primo livello in "Batteria e percussioni jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”, “Canto jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Clarinetto jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Contrabbasso jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Pianoforte jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Saxofono jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Tromba jazz -  Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Composizione jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”;
CONSIDERATO       che l’Istituto attesta che non ci sono nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;
VISTO                        il verbale del 6 giugno 2018, n. 33, della Commissione tecnica costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca n. 2326 del 19 ottobre 2015, n. 2326, nel quale viene espresso parere favorevole alla suddetta istanza di attivazione dei corsi di diploma accademico di primo livello;
VISTO                        il parere n. 24 dell’11 luglio 2018 dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),  con cui la stessa, ai sensi del menzionato articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, si è espressa positivamente con riferimento alla citata richiesta della “Scuola di Musica di Fiesole di Firenze di attivazione dei corsi di diploma accademico di primo livello in "Batteria e percussioni jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Canto jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Clarinetto jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz, Contrabbasso jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Pianoforte jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Saxofono jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Tromba jazz -  Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Composizione jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”;

DECRETA
Art. 1

  1. A decorrere dall’anno accademico 2018 – 2019 la “Scuola di Musica di Fiesole di Firenze è autorizzata ad attivare i nuovi corsi di diploma accademico di primo livello in “Batteria e percussioni jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”, “Canto jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Clarinetto jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Contrabbasso jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Pianoforte jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Saxofono jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”,“Tromba jazz -  Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz”, “Composizione jazz - Indirizzo nuove tecnologie e linguaggi musicali scuola jazz” senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
  2. Il regolamento didattico “Scuola di Musica di Fiesole di Firenze è integrato con i corsi di primo livello di cui al comma 1;.

Art. 2

  1. I piani di studio modificati sono adottati con decreto del Direttore didattico e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

  1. Le Istituzioni son tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.


IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti

Decreto Ministeriale del 23/11/2018 n. 766

Elenco dei piani di studio approvati con il presente decreto

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