Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Roma, Venerdì, 02 marzo 2018

Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Nota Prot. n. 197

Ufficio: DGFIS

Numero registrazione Corte dei Conti:  1-669 del 9.4.2018

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

VISTO l'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;
VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica. 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;
VISTO l’articolo 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2015;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
VISTO l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
VISTO l’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTO l’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232;
VISTO l’art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo al finanziamento statale dell’Università degli studi di Trento;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, il quale dispone che:
Omissis. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011- 2015 dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all’entità del blocco stipendiale che hanno subìto, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, omissis”.  
“La corresponsione dell’importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera; omissis”. 
“Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”;
CONSIDERATA la necessità di definire criteri e modalità per la ripartizione alle università dell'importo di 50 milioni di euro per l’esercizio 2018 e 40 milioni di euro per l’esercizio 2019;
RITENUTO di utilizzare ai fini di cui sopra le informazioni inserite dalle Università nella banca dati giuridica ed economica del personale universitario “Dalia”;
CONSIDERATO che dalle stime relative all’entità del blocco stipendiale del periodo 2011-2015, anche tenendo conto della distribuzione per anzianità di servizio nelle classi stipendiali delle diverse qualifiche della docenza universitaria e ai fini dell’attribuzione delle relative risorse alle Istituzioni universitarie statali, risultano significative le seguenti variabili:

  • costo medio caratteristico dei professori di I fascia di ogni ateneo, da utilizzare altresì come valore cui parametrare il costo dei professori di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato;
  • numero di docenti per qualifica (professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori a tempo indeterminato) in servizio rispettivamente al 1 gennaio 2011 e al 31 dicembre 2011-2012-2013-2014-2015;

DECRETA
Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)


1. A valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 629, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2018 e a 40 milioni di euro per l’anno 2019, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”, specifiche risorse per l’attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo di un importo una tantumad personam, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015, dall'articolo  9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 e dall’art. 1, comma 256, della legge  23 dicembre 2014, n. 190.

2. Sono soggetti beneficiari dell’intervento i professori e ricercatori di ruolo in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, e che avrebbero potuto maturare nel quinquennio 2011-2015 la progressione stipendiale per classi e scatti, ai sensi del d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, in assenza delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle citate disposizioni di proroga.

Articolo 2 
(Criteri e modalità di attribuzione)

1. L’attribuzione delle risorse alle Istituzioni è determinata utilizzando le informazioni inviate dalle stesse e presenti sulla banca dati “Dalia” al 1° gennaio 2018, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. L’attribuzione delle risorse alle Istituzioni è effettuata in maniera proporzionale al peso di ogni Istituzione determinato dalla somma del valore attribuito ai soggetti ammissibili, secondo i seguenti criteri:

  • a) ad ogni docente viene riconosciuto un peso pari al valore, espresso in termini di Punti Organico, delle sei qualifiche rivestite rispettivamente al 1° gennaio 2011 e al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, tenendo conto dei coefficienti della seguente tabella:

Qualifica

Valore in Punti Organico* relativo alla presenza in servizio alla data del 1° gennaio 2011, ovvero al 31 dicembre 2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2015

Professore I fascia

1

Professore II fascia

0,7

Ricercatore di ruolo

0,5

*il peso attribuito ad ogni docente è pari alla somma dei valori delle qualifiche rivestite nelle suddette date, attribuendo valore 0 negli anni in cui il docente non era in servizio.

  • b) il peso di ogni docente, dato dalla somma dei valori di cui alla lettera a), è diviso per 6;
  • c) il coefficiente di cui alla lettera b) è moltiplicato per il valore medio del costo caratteristico del Professore di I fascia riferito agli anni e alle Istituzioni in cui il docente era in servizio nel periodo 2011-2015, e rappresenta il valore pesato del singolo docente.

 
3. Le risorse derivanti dai conteggi di cui al comma 2 sono assegnate alle Istituzioni e dalle stesse attribuite a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015, riconoscendo un importo una tantum ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel quinquennio predetto e in misura proporzionale all’entità del blocco stipendiale che hanno subìto, tenendo conto che l’importo attribuito ai soggetti beneficiari del presente intervento:

  • a) è ridotto in misura percentuale determinata da ciascuna Istituzione, compresa tra il 20% e il 30% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità e tra il 40% e il 50% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi una tantum di cui all’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • b) è riconosciuto esclusivamente all’esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell’articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Le somme eventualmente disponibili derivanti dall’applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a) e b), sono proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell’Istituzione ammessi all’incentivo di cui al presente decreto.

5. L’importo riconosciuto a ogni docente è attribuito in due annualità proporzionali all’assegnazione spettante a ciascuna Istituzione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. La corresponsione dell’importo di cui al comma 5 non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.


IL MINISTRO
f.to Sen. Valeria Fedeli

Documenti Allegati
  • DM n. 197 Tabella riparto una tantum Atenei

  • DM n. 197 - 2018

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