Attribuzione risorse per tirocini curriculari ai sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 2 commi 10, 11, 12 e 13
Roma, Martedì, 17 dicembre 2013

Attribuzione risorse per tirocini curriculari ai sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 2 commi 10, 11, 12 e 13

Nota Prot. n. 1044

Ufficio: DGFIS

Registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2014, foglio 282.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e le relative disposizioni attuative;
VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009;
VISTO il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, e, in particolare, l'articolo 2, commi 10,11,12,13 e l'articolo 12, comma1, lettera f);
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e, in particolare, l'articolo 10, comma 5, lettere d) ed e);
VISTA l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, del predetto decreto legge n. 76/2013 pari a euro 3 milioni per l'anno 2013 e euro 7,6 milioni per l'anno 2014 a valere sul capitolo 1694 dello stato di previsione di questo Ministero;
SENTITA la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l'attribuzione delle risorse degli anni 2013 e 2014 al fine di assicurare un congruo incentivo alle Università che attivano tirocini e stage curriculari;
RAVVISATA l'opportunità di procedere all'attribuzione delle risorse disponibili secondo criteri premiali che tengano conto del numero di studenti regolari iscritti che hanno conseguito almeno 12 CFU nell'anno 2012 e del rapporto tra CFU acquisiti e CFU acquisibili.

DECRETA

Articolo 1
(Finalità e criteri di attribuzione delle risorse agli atenei)

1. Le risorse di cui al presente decreto saranno attribuite alle Università Statali su base premiale in relazione ai criteri di cui all'allegato 1 e sono finalizzate alla attivazione di tirocini della durata minima di tre mesi con enti pubblici o privati, cui corrispondono almeno sei crediti formativi universitari (CFU).

2.I tirocini di cui al comma 1 sono destinati agli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013/2014.

Articolo 2
(Assegnazione delle risorse agli studenti)

1. Le Università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1 sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

  • a. Regolarità del percorso di studi.
  • b. Votazione media degli esami.
  • c. Condizione economica dello studente individuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'Università di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni.

 

2. Ciascuna Università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse dando priorità, a parità di punteggio, agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea.

3. L'importo assegnato allo studente dall'Università, eventualmente graduabile anche in relazione ai CFU del tirocinio, è determinato fino ad un massimo di 200 euro mensili. Tale importo è attribuito a titolo di rimborso spese, come cofinanziamento alla somma di pari importo assegnata da altro soggetto pubblico o privato.

4. Per i soli tirocini all'estero presso soggetti pubblici l'importo di cui al comma 3 può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari.

Articolo 3
(Rendicontazione)

1. Le Università sono tenute a comunicare entro il 30 ottobre 2014, attraverso l'apposita procedura telematica predisposta dal MIUR, il numero di beneficiari delle attività di tirocinio con i relativi contributi erogati, nonché l'ente pubblico o privato presso il quale il beneficiario ha svolto il tirocinio.

2. Eventuali risorse non utilizzate sono recuperate e destinate alle Università che hanno attivato il maggior numero di tirocini di cui al presente decreto in relazione al numero di studenti iscritti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti.

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza

Documenti Allegati
  • decreto 1044_2013.pdf

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