Decreto di ammissione contributo PRIN 2017 - Settore PE1
Roma, Martedì, 21 maggio 2019

Decreto di ammissione contributo PRIN 2017 - Settore PE1

Nota Prot. n. 985

Ufficio:

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in Legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTO il protocollo d’intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente dell’Istituto Italiano di Tecnologia, con il quale sono stati destinati Euro 250.000.000,00 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell’European Research Council identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita);
VISTA la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, Euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;
VISTO il D.D. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;
VISTO il D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), diviso in tre linee d’intervento: a) “linea d’intervento Principale”; b) “linea d’intervento Giovani”; c) “linea d’intervento Sud”;
VISTO il D.D. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MIUR, nel rispetto delle procedure di cui predetto art. 3 del D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;
CONSIDERATO che, con il predetto D.D. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore PE1 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linea d’intervento:
a)  Linea A: Euro 8.118.901,00;
b)  Linea B: Euro 377.155,00;
c)   Linea C: Euro 1.054.802,00;

VISTO il D.D. n. 240 del 14 febbraio 2019, e relativi allegati (registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2019 n. reg. 1-369) con il quale sono stati approvati, nell’ambito del settore PE1:
- n. 18 progetti della Linea A per un finanziamento totale di Euro 8.118.901,00;
- n.   1 progetto della Linea B per un finanziamento di Euro 355.113,00;
- n.   4 progetti della Linea C per un finanziamento totale di Euro 1.054.802,00;

stabilendo altresì il termine dell’8 marzo 2019 per la presentazione, da parte dei coordinatori nazionali, delle rideterminazioni dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, sulla base dei costi congrui definiti (per ogni progetto) dal Comitato di Selezione, e riportati nell’allegato B dello stesso decreto;
VISTO l’art. 4 del predetto D.D. n. 240 del 14 febbraio 2019 con il quale si definiscono le fonti di finanziamento per ciascuna linea di intervento nell’ambito del settore PE1;
CONSIDERATE le rideterminazioni dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, anche alla luce dei trasferimenti intervenuti ai sensi dell’art. 7, comma 4 della Legge n. 240/2010;
RITENUTO di procedere alla conseguente ammissione a contributo dei progetti approvati, con le ripartizioni dei costi e dei contributi per singola unità di ricerca stabilite dai coordinatori nazionali, al fine di consentire, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 6 del Bando PRIN 2017, il successivo trasferimento ad ogni singolo ateneo/ente pubblico di ricerca della quota di contributo spettante, come somma dei singoli contributi relativi alle unità di ricerca ad essi afferenti;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

D E C R E T A

ART. 1

1. La ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato nell’ambito del  settore PE1 è indicata nella tabella di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta tabella sono indicati il codice Cineca del progetto, il nome del coordinatore nazionale e, in particolare, per ciascuna unità di ricerca, il nome del responsabile di unità, l’ateneo/ente pubblico di ricerca di afferenza, il cofinanziamento, il contributo MIUR per la ricerca, la quota premiale e il contributo totale.
2.  L’importo di Euro 8.118.901,00, relativo al finanziamento della linea di intervento A, grava sulle disponibilità di cui al protocollo d’intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente della Fondazione dell’“Istituto Italiano di Tecnologia”, con il quale sono stati destinati Euro 250.000.000,00 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell’European Research Council identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).
3.  L’importo di Euro 355.113,00, relativo al finanziamento della linea di intervento B, grava sulle disponibilità di cui al protocollo d’intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente della Fondazione dell’“Istituto Italiano di Tecnologia” con il quale sono stati destinati Euro 250.000.000,00 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell’European Research Council identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).
4.  L’importo di Euro 1.054.802,00, relativo al finanziamento della linea di intervento C, grava sulle disponibilità di cui alla delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, Euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.


ART. 2

1.  Il contributo per la realizzazione dei progetti, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1, è erogato direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca:
- dall’IIT per le Linee di intervento A e B, previa autorizzazione al pagamento da parte del MIUR;
- dal MIUR per la Linea di intervento C.
2.  L’erogazione avviene in tre tranche:
- il 40% a titolo di anticipazione;
- il 30% previa acquisizione, da parte del MIUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ateneo/ente entro il 15° giorno successivo alla conclusione della prima annualità (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere;
- il 30% residuo previa acquisizione, da parte del MIUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ateneo/ente entro il 15° giorno successivo alla
conclusione della seconda annualità (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della seconda annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.
3.  Gli atenei/enti garantiscono, in ogni caso, la continuità delle attività dei progetti anche in pendenza delle erogazioni da parte del MIUR.

 

ART. 3

1.  Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento e, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

 

ART. 4

1.  Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MIUR resterà  estraneo  ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2.  I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

 

ART. 5

1.  La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dalla data del presente decreto.
2.  Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di  avvio ufficiale di cui al comma 1.

 

ART. 6

1.  La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata per i progetti del settore PE1 al 14 febbraio 2019, data del decreto di approvazione dei progetti vincitori del bando PRIN 2017.
2.  La data ultima per l’ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all’art. 5, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
3.  Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto.
4.  I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

 

ART. 7

1.  Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alle modifiche degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.
2.  Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell’accoglimento della richiesta di variante o dell’eventuale motivato rigetto.
3.  I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
4.  Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità, in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti (da trasmettere al MIUR per la necessaria autorizzazione), con particolare riferimento all’uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l’ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell’attività dell’eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall’ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell’unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall’ateneo/ente originario all’ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad ulteriori limitazioni, fatta salva la necessità (per quanto riguarda la linea d’intervento “Sud”) di garantire che l’ubicazione dell’ateneo/ente di destinazione resti all’interno delle Regioni in ritardo di sviluppo o in transizione.
5.  Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti a indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del Bando PRIN 2017.

 

ART. 8

1.  Entro 15 giorni dalla scadenza delle annualità intermedie, deve essere acquisita da parte del MIUR apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ateneo/ente (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.
2.  La rendicontazione contabile ordinaria finale è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso l’insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel presente decreto di ammissione a finanziamento.
3.  Qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà in qualsiasi momento, nei confronti degli atenei/enti, al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso compensazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi in base ad altro titolo.
4.  Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità, ogni PI trasmette al MIUR, per via telematica sul sito del bando e su apposita modulistica, una relazione scientifica intermedia. La relazione è resa disponibile, nei successivi 10 giorni, dal MIUR al competente CdS, che, entro i successivi 30 giorni (sempre sulla base di apposita modulistica predisposta dal MIUR), relaziona sul concreto sviluppo dei progetti. In questa fase, il CdS può anche proporre al MIUR la revoca del contributo nel caso in cui si manifesti una grave inerzia nello sviluppo delle attività e/o un evidente disallineamento del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi originari.
5.  Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, specificando fra esse quali riportino come primo o ultimo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di unità. Questa relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 2, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.
6.  Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l’insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nella nota MIUR prot. n. 8109 dell’8 aprile 2014, lettera B) “Nuove modalità di verifica amministrativo-

 

ART. 9

1.  I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2.  Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall’art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.
3.  Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
4.  La mancata effettuazione degli audit, nonché l'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l’esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile di unità dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

 

 

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Documenti Allegati
  • DD n. 985 del 21.05.2019.pdf

  • DD n. 985 del 21.05.2019 - Allegato A - PE1.pdf

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