Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati
Roma, Mercoledì, 27 febbraio 2019

Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati

Nota Prot. n. 6623

Ufficio: DGSINFS

Ai Rettori
Istituzioni Universitarie

Ai Presidenti Enti di Ricerca vigilati dal MIUR e degli altri enti valutati nell’ambito della VQR 2004-2010

Al Presidente dell’ANVUR

LORO SEDI E p.c.
Al Presidente della CRUI
Al direttore del CINECA

                                                                                                                                                                                         
OGGETTO: Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati. A.A. 2019-2020-XXXV ciclo.

 In relazione a quanto indicato nelle linee guida adottate con la nota del Ministro prot.3315  del 1° febbraio 2019, si fa presente che le documentate proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2019/2020 (corredate in tal caso dalla relazione del Nucleo di valutazione) potranno essere presentate esclusivamente nella citata banca dati all’indirizzo http://dottorati.miur.it, a partire dall’ 12 marzo p.v. ed entro il 1° aprile. La chiusura della relativa procedura telematica viene considerata quale formale trasmissione delle proposte contestualmente al MIUR e all’ANVUR.
Si provvede, inoltre, a pubblicare sulla home page dell’apposita banca dati le risposte ad alcune faq pervenute sulle nuove linee guida.

Nel caso di corsi di nuova istituzione, ed in tutti i casi di Dottorati accreditati dal XXX ciclo, compresi quelli che hanno avuto nel corso del quinquennio modifiche sottoposte alla valutazione dell’ANVUR, entro i 20 giorni successivi alla chiusura della procedura di inserimento, ai sensi dell’art. 3, c. 5, del DM n. 45/2013, il Ministero provvede a controllare la regolarità dei dati inseriti chiedendo le eventuali necessarie integrazioni agli Atenei e alle Qui.AFR e informando l’ANVUR anche al fine della eventuale sospensione dei tempi per la valutazione delle proposte. Fatto salvo quanto sopra, l’ANVUR procede alla valutazione delle proposte, ai sensi dell’art. 3, c. 5, dello stesso DM n. 45/2013, entro il termine ultimo del 6 maggio p.v.
Si ricorda che per i nuovi corsi proposti, o sottoposti a nuovo accreditamento, il coordinatore deve essere un professore dell’Ateneo che promuove il dottorato (o di uno degli Atenei che lo promuovono in caso di consorzi o convenzioni), e almeno il 50% dei membri dell’intero collegio devono prestare servizio nell’Ateneo che promuove il dottorato (o di uno degli Atenei che lo promuovono in caso di consorzi o convenzioni).
In caso di parere positivo da parte dell’ANVUR e in conformità con lo stesso, con decreto del Ministro si provvede all’accreditamento dei relativi corsi. In caso di parere negativo dell’ANVUR, il Ministero sospende l’adozione del provvedimento di diniego per i corsi interessati, nelle more della eventuale motivata istanza di riesame ai sensi dell’art. 4, c. 2 del D.P.R. 27 maggio 2010, n. 76, da parte dell’Istituzione interessata che dovrà essere presentata direttamente all’ANVUR entro il 20 maggio, e per conoscenza al Ministero, utilizzando la medesima banca dati del dottorato. Decorsi i termini per l’eventuale istanza di riesame, ovvero in caso di definitivo parere negativo da parte dell’ANVUR, con decreto del Ministro si dispone il diniego dell’accreditamento.
La pubblicazione nella banca dati del dottorato da parte del Ministero dei provvedimenti di concessione e diniego dell’accreditamento e dei pareri espressi dall’ANVUR costituisce formale trasmissione degli stessi alle Università.

Nel caso di proposte relative alla prosecuzione di corsi già accreditati, che non abbiano completato il terzo ciclo, o il quinquennio, si procede con le medesime modalità e termini sopraindicati per i corsi di nuova istituzione ogni qualvolta si rilevi la necessità della valutazione da parte dell’ANVUR, ed in particolare nel caso del cambiamento del coordinatore del corso o di più del 20% dei componenti del collegio nel suo complesso, nonché in caso di cambio di titolatura del corso stesso.
Nelle suddette ipotesi verranno presi in considerazione gli stessi requisiti richiesti per le nuove istituzioni, ed esplicitati nelle citate linee guida.
In questi casi tuttavia, qualora l’ANVUR si esprima favorevolmente, non si procederà all’adozione di un nuovo decreto di accreditamento e lo stesso dovrà intendersi confermato a seguito della pubblicazione nella banca dati del dottorato del parere favorevole. Viceversa, in caso di parere negativo dell’ANVUR si procederà, previo espletamento delle eventuali procedure di riesame, all’adozione di un formale Decreto Ministeriale di revoca dell’accreditamento.
Nei casi in cui non si ravvisi la necessità di una valutazione dell’ANVUR, la chiusura delle procedure di controllo e verifica nella banca dati del dottorato è condizione sufficiente alla conferma dell’accreditamento e alla ulteriore prosecuzione del corso.

 

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Le Qualificate Istituzioni di Alta formazione e Ricerca (QuI.AFR) eventualmente interessate all’accreditamento di corsi di dottorato dovranno provvedere al riguardo con le stesse modalità e termini previsti per gli Atenei. Al fine dell’inserimento delle relative proposte nella banca dati del dottorato, le stesse dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali previa nota a firma del Legale Rappresentante dell’Ente, con l’indicazione dei corsi di dottorato dei quali si intende chiedere l’accreditamento a decorrere dall’a.a. 2019/2020, da inviare al seguente indirizzo PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it.

Distinti saluti                                                                

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Maria Letizia Melina)
Documenti Allegati
  • Nota n. 6623 del 27-02-2019.pdf

  • FAQ Accreditamento Dottorati.pdf

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