Primo Piano degli interventi di tipologia A2 per alloggi e residenze per studenti universitari ex art. 3, comma 1, lett. A2) del D.M. n.937/2016 (IV bando Legge n. 338/2000) e relativi Allegati A e B.
Roma, Mercoledì, 12 dicembre 2018

Primo Piano degli interventi di tipologia A2 per alloggi e residenze per studenti universitari ex art. 3, comma 1, lett. A2) del D.M. n.937/2016 (IV bando Legge n. 338/2000) e relativi Allegati A e B.

Nota Prot. n. 852

Ufficio:

Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

VISTA la Legge 14 novembre 2000, n.338 e s.m.i. - disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari – e in particolare la normativa sulle procedure e sugli stanziamenti relativi;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n.388, art. 144, comma 18;

VISTO l'art. 17 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, con il quale viene affidata alla Cassa Depositi e Prestiti la gestione delle risorse destinate agli interventi di cui alla citata Legge 338/2000;

VISTO il D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, il quale, all'art. 5, commi 1 e 3, dispone la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (di seguito CDP S.p.A.);

VISTO il D.M. 9 maggio 2001, n.117, con il quale è stata istituita la “Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari" di cui all'art.1, comma 5 della Legge n.338/2000 (di seguito Commissione);

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n.504, con il quale  è stata da ultimo rinnovata la richiamata Commissione che ha operato in prorogatio fino al 4 settembre 2018;

CONSIDERATO che è in corso di perfezionamento l’iter per il rinnovo della richiamata Commissione;

TENUTO CONTO che, in applicazione dell’art. 1, comma 5 della Legge n.338/2000, la spesa per il funzionamento della Commissione è determinata per un importo massimo non  superiore all'1% dei medesimi fondi di cui all'art.1 della Legge n. 338/2000 e che di tali  spese si deve tenere conto nella predisposizione del presente Piano;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di stabilità per il 2016), che in Tabella C ha previsto lo stanziamento di € 18.052.000,00 per l’E.F. 2016 per le esigenze di cui alla L. n.338/2000;

VISTO il D.M. 29 novembre 2016, n.937 (registrato alla  Corte  dei  conti il 29 dicembre 2016 reg. 4620), con il quale sono state disciplinate procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per  alloggi e residenze universitarie, nonché la relativa copertura finanziaria, relativamente al IV Bando L. n.338/2000;

VISTO il D.D. 11 gennaio 2017, n.26, con il quale è stato adottato il modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento per gli interventi relativi agli alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla citato IV Bando L. n.338/2000;

TENUTO conto in particolare dell'art.3, comma 1 del D.M. n.937/2016, con il quale sono state fissate le tipologie di interventi ammissibili al cofinanziamento statale, tra le quali la tipologia di cui al punto A2) relativa agli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture universitarie;

VISTO l'art. 7, comma 5 del citato D.M. n.937/2016 (IV Bando L. n.338/2000) che, ai fini della realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui all’art. 3, comma 1, lettera A2) del medesimo Decreto, ha destinato complessivamente  fino ad un massimo di 15.000.000,00 di euro a valere sul richiamato stanziamento di € 18.052.000,00 relativo all’E.F. 2016 di cui alla legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di stabilità per il 2016) – Tabella C, specificando altresì che le somme di cui sopra eventualmente residuate dal presente Piano in quanto non risultate necessarie alla copertura degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera A2) ammessi al cofinanziamento, devono essere destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall’art. 3 comma 1 del D.M. n.937/2016 nell’ambito del secondo Piano triennale;

CONSIDERATO che l’anzidetto stanziamento di € 18.052.000,00 iscritto in bilancio per l’E.F. 2016 in favore della legge n.338/2000 sul capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) è stato impegnato per le finalità di cui al richiamato IV bando Legge n. 338/2000 con Decreto dirigenziale di impegno n.3325/2016, con il quale € 25.000,00 sono stati impegnati per spese Commissione di cui all’art. 5 della L. n.338/2000 ed i restanti € 18.027.000,00 per la realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui al D.M. n.937/2016 (IV Bando L. n.338/2000);

TENUTO CONTO che, in osservanza dell'art. 17 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, il MIUR ha stipulato in data 30 giugno 2005 la Convenzione con la CDP S.p.A. (approvata con D.I. MIUR/MEF del 27 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg. 5, foglio 367) per l’affidamento alla stessa della gestione dei fondi destinati alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla L. n.338/2000, ivi stabilendo una commissione da corrispondere a CDP S.p.A. per tale attività nella misura dello 0,45% dell’erogato (oltre IVA se dovuta) per le attività di cui alle lettere b), c), d), comma 2, dell’art.4 della convenzione stessa e dello 0,59% (oltre IVA se dovuta) dei fondi stanziati (al netto delle spese di funzionamento della Commissione), per le attività di cui alle lettere a) ed e), comma 2, dell’art.4 della convenzione stessa;

TENUTO CONTO che, a fronte della necessità di disciplinare l'attività di gestione delle nuove risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al D.M. n.937/2016 (IV bando L. n.338/2000), è in corso di sottoscrizione tra il MIUR e la CDP S.p.A apposito atto aggiuntivo alla citata convenzione tipo del 30.6.2005, con il quale verrà confermata la misura della commissione spettante a CDP S.p.A. nel senso già indicato nella convenzione tipo;

TENUTO CONTO che con riferimento alle attività di cui alla lettera b), c), d), comma 2, dell’art.4 della convenzione citata (coperte con lo 0,45% dei fondi erogati), CDP S.p.A. emette fatture per i compensi dovuti, esenti da Iva, ex art.10 del D.P.R. n.633/72 e s.m.;

TENUTO CONTO che con riferimento alle attività di cui alla lettera a) ed e), comma 2, dell’art.4 della convenzione citata (coperte con lo 0,59% dei fondi stanziati), sono emesse fatture per i compensi dovuti oltre Iva;

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di accantonare, oltre allo 0,59% di cui sopra, anche le somme che saranno necessarie per coprire l’Iva eventualmente dovuta;

CONSIDERATO che potrebbero essere in previsione manovre economiche volte ad aumentare l’attuale aliquota Iva (22%) fino al 23% e che, pertanto, in via del tutto cautelativa, appare opportuno accantonare, oltre al richiamato 0,59%, anche un ulteriore 0,14%, che unito ai citati 0,45% e 0,59% porta ad un accantonamento complessivo per eventuali compensi CDP S.p.A. pari all’1,18%;

CONSIDERATO che degli accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP S.p.A. sulle nuove risorse stanziate (al netto delle spese di funzionamento della Commissione) per il IV bando di cui alla L. n.338/2000, deve sin d'ora tenersi conto nella predisposizione del presente Piano nella misura sopra indicata e convenuta con la CDP S.p.A. con la citata convenzione tipo del 30.6.2005;

VISTA la graduatoria definitiva degli interventi ritenuti ammissibili al cofinanziamento statale con riguardo agli interventi di cui all’art.3, comma 1, lettera A2) del D.M n. 937/2016 (IV Bando L. n.338/2000), riportata all’allegato A che costituisce parte integrante del presente Decreto, nonché la proposta di Piano triennale, entrambe approvate, ai sensi dell’art.6 comma 2 e art. 7 comma 8 del D.M. n.937/2016, dalla Commissione nella seduta dell’8 novembre 2017, riportando un importo di cofinanziamento ministeriale di € 5.664.307,00;

CONSIDERATO che la citata proposta di Piano triennale approvata dalla Commissione  contiene l’elenco dei Progetti di tipologia A2 ammessi al cofinanziamento con quota parte dell’esercizio finanziario 2016;

TENUTO CONTO che nell’ambito della suddetta proposta di Piano la Commissione ha ritenuto ammissibili al cofinanziamento tutti gli interventi per i quali è stata presentata relativa domanda di cofinanziamento;

TENUTO CONTO, pertanto, della seguente tabella riepilogativa di tutte le risorse destinate alla realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari relativi all’articolo 3, comma 1, lettera A2) del D.M. n.937/2016 (IV Bando L. n.338/2000) di cui al presente Piano:

Disponibilità per  realizzazione interventi
di cui all’art.  3, comma 1, lettera A2) D.M. n.937/2016 (IV bando  L. n.338/2000)

 

 

E.F. 2016 (al netto delle trattenute per spese di funzionamento della Commissione alloggi e residenze per studenti universitari)

18.027.000,00  €

importo massimo dell’E.F. 2016 riservato al presente Piano ex art. 7, comma 5, del D.M. n. 937/2016

15.000.000,00

importi effettivamente necessari per il cofinanziamento di tutti gli interventi ammessi  al cofinanziamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera A2) del D.M. n.937/2016 

5.664.307,00  €

accantonamenti  per  compensi  CDP S.p.A.  (1,18% di 5.664.307,00 €)

66.838,82  €

TOTALE importi destinati al presente Piano a valere sui 15.000.000,00 €  dell’E.F. 2016 destinati ex art.  ex art. 7, comma 5 del D.M. n. 937/2016 al presente piano

5.731.145,82  €

 

 

Importo residuo da destinare ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D.M. n.937/2016 al secondo Piano triennale di cui al IV bando e, successivamente, agli eventuali ulteriori bandi L. n.338/2000

9.268.254,18

VISTO il comma 8 dell’art. 7 del D.M. n.937/2016, in base al quale si prevede che il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio Decreto, adotta i Piani triennali che individuano gli interventi ammessi al cofinanziamento e, in particolare, per ciò che qui rileva, il primo Piano per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera A2) del IV bando;

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.M. n. 937/2016 nella parte in cui dispone che il medesimo comma 6 non si applica al presente Piano;

 

DECRETA

Art. 1
Premesse

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
Risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli
interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. A2) del D.M. n.937/2016

  1. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera A2) del D.M. n.937/2016, ammessi nell’ambito del presente Piano sono:

Disponibilità per  realizzazione interventi
di cui all’art.  3, comma 1, lettera  A2) D.M. n.937/2016 (IV bando  L. n.338/2000)

 

 

E.F. 2016 (al netto delle trattenute per spese di funzionamento della Commissione alloggi e residenze per studenti universitari)

18.027.000,00 €

importo massimo dell’E.F. 2016 riservato al presente Piano ex art. 7, comma 5 del D.M. n. 937/2016

15.000.000,00 €

importi effettivamente necessari per il cofinanziamento di tutti gli interventi ammessi al cofinanziamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera A2) del D.M. n.937/2016 

5.664.307,00 €

accantonamenti per compensi CDP S.p.A. (1,18% di 5.664.307,00 €)

66.838,82 €

TOTALE importi destinati al presente Piano a valere sui 15.000.000,00 € dell’E.F. 2016 destinati ex art. 7, comma 5 del D.M. n. 937/2016 al presente piano

5.731.145,82 €

 

 

Importo residuo da destinare ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D.M. n.937/2016 al secondo Piano triennale di cui al IV bando e, successivamente, agli eventuali ulteriori bandi L. n.338/2000

9.268.254,18 €

Art. 3
Progetti ammessi al cofinanziamento

  1. Sulla scorta della graduatoria degli interventi approvata dalla Commissione di cui all’Allegato A del presente Decreto e della proposta di Piano triennale formulata dalla Commissione, richiamate in premessa, nonché sulla base delle risorse di cui al precedente art. 2, sono ammessi al cofinanziamento, in applicazione dei criteri di ammissibilità fissati dal D.M. n.937/2016, tutti i progetti presentati e contrassegnati dal n. 1 al n.13 come riportati in dettaglio nell'allegato B del presente decreto (che ne costituisce parte integrante), con indicato il punteggio ottenuto e l'importo del cofinanziamento al quale sono stati ammessi.

 

Art. 4
Documentazione

  1. Ai sensi dell’art. 7 comma 10 del D.M. n.937/2016, i soggetti proponenti gli interventi ammessi al cofinanziamento nell’ambito del presente Piano devono dimostrare - ove non già dimostrato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento - entro 120 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente Decreto in G.U., pena l’esclusione, l’effettivo possesso dell’immobile oggetto di intervento.
  2. Ai sensi dell’art. 7 del D.M. n.937/2016, i soggetti proponenti gli interventi ammessi al cofinanziamento nell’ambito del presente Piano devono inviare, pena l’esclusione, entro 210 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente Decreto in G.U. :
    • - l’eventuale documentazione integrativa necessaria di cui all'art.  7, commi 11 e 13 del D.M. n. 937/2016 (progetto esecutivo ove non già trasmesso in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi, ivi compresa la “scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa”, che verrà approvata con successivo Decreto Direttoriale, messa a disposizione dei beneficiari alla pagina http://edifin.miur.it. e che, una volta compilata on line e chiusa la procedura on line, dovrà essere stampata (il sistema genera automaticamente il documento in formato pdf), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e trasmessa, secondo le modalità e tempi indicati nel presente articolo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, commi 11 e 13 del D.M. n. 937/2016 del modello stesso.
  3. La documentazione di cui sopra deve essere consegnata, per raccomandata ovvero tramite corriere oppure brevi manu, con plico chiuso riportante la seguente dicitura  “Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EPNT – Gestione Fondi MIUR - Via Goito 4, 00185 Roma – IV Bando Legge n. 338/2000. Richiesta di cofinanziamento per strutture residenziali universitarie – Non aprire”. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, in caso di spedizione del plico farà fede la data di accettazione dell'Ufficio postale di spedizione. I soggetti richiedenti devono trasmettere il progetto esecutivo, comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al comma 13 dell’art.7 del D.M. n. 937/2016.
  4. La Commissione può richiedere ai soggetti proponenti integrazioni alla documentazione già trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori, a pena di esclusione dal cofinanziamento, di tale integrazione. I soggetti ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione integrativa di cui ai commi 10, 11 e 13 del citato decreto entro i termini stabiliti, sono esclusi dal cofinanziamento. In caso di valutazione negativa dell’immediata cantierabilità o di mancata conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, la Commissione propone al MIUR l’esclusione dal cofinanziamento.

Art. 5

Nulla Osta della Commissione e stipula della Convenzione MIUR/Beneficiario

- in caso di valutazione negativa relativa all’immediata realizzabilità dell’intervento ed alla conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, propone al MIUR  l’esclusione dal cofinanziamento;
- in caso di valutazione positiva relativa all’immediata realizzabilità dell’intervento e alla coerenza con il progetto definitivo, esprime al MIUR il nulla osta per la successiva stipula della Convenzione di cui al comma 1 dell’art.8 del D.M. n.937/2016.

  1. La documentazione di cui al precedente art.4 è esaminata dalla Commissione che:
  2. La convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione con la quale il MIUR, acquisito il nulla osta da parte della Commissione, invita il beneficiario alla stipula. Alla stipula della convenzione seguirà l’adozione del Decreto Direttoriale di approvazione della convenzione stessa e di assegnazione del cofinanziamento, che sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la relativa registrazione.
  3. I lavori per gli interventi di cui all’art.3 comma 1 lettera A2) del D.M. n. 937/2016 devono essere iniziati, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre 240 giorni (naturali e consecutivi)successivi alla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del Decreto Direttoriale di cui sopra. Il suddetto termine può essere prorogato fino al 30 settembre successivo, ai sensi dell’art. 7, comma 15 del D.M. n. 937/2016.
  4. La data di inizio dei lavori può essere posticipata rispetto al termine indicato nel precedente comma solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volontà e responsabilità del soggetto proponente, valutati insindacabilmente dalla Commissione. In tali casi la Commissione, preso atto della sussistenza dei presupposti, stabilisce in via eccezionale nuovi termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento.

Art. 6
Revoca del cofinanziamento successivamente alla stipula della convenzione

  1. All'eventuale revoca del cofinanziamento, assegnato con il Decreto Direttoriale di approvazione della convenzione, si procede con Decreto ministeriale, su proposta della Commissione, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze:
    • - mancato inizio dei lavori entro i termini indicati al precedente art. 5, commi 3 e 4;
    • - mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi già rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 5, comma 5, lettera e) del D.M. n.937/2016, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario fornisca - anche su richiesta di chiarimento della stessa Commissione - documentazione che a parere della Commissione risulti adeguata a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento al beneficiario;
    • - mancato rispetto degli obblighi fissati nella convenzione di cui all’art 8 comma 1 del D.M. n.937/2016 e posti in capo al soggetto destinatario del cofinanziamento;
  2. Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. n.937/2016, la violazione delle condizioni che verranno riportate in convenzione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, darà luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. Sempre ai sensi del richiamato comma 4 dell’art. 8, del D.M. n.937/2016, in caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andrà completamente restituita al MIUR.

Art. 7
Modalità di revoca del cofinanziamento

a) nel caso in cui la Commissione, nell’ambito della propria attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di revoca previste, procede a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti ritenuti necessari, che dovranno essere presentati all’attenzione della Commissione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
b) la Commissione, successivamente all’esame della documentazione trasmessa dal Beneficiario e delle eventuali controdeduzioni da questi fornite, formula al MIUR pareri e proposte  in merito alla eventuale revoca;
c) il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base del parere e le proposte della Commissione, procede, con proprio decreto, alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalità e i tempi per il recupero delle somme eventualmente già erogate nonché il calcolo degli interessi da determinarsi sulla scorta delle disposizioni vigenti della Contabilità Generale dello Stato e di quanto altro determinato dall'Amministrazione al momento della revoca.

  1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalità:

Art. 8
Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti

  1. Le risorse residuali del presente Piano triennale nonché quelle risultate disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce e rideterminazione dei cofinanziamenti concessi), sono destinate prioritariamente al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell’ambito del IV bando e, quindi, nello specifico, nell’ambito del successivo Piano triennale da emanarsi per le altre tipologie di interventi (A1,B,C) di cui all’art. 3, comma 1 del D.M. n.937/2016 e fino al loro esaurimento.
  2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell’ambito  di nuovi Bandi emanati ai sensi della L. n.338/2000.

Art. 9
Disposizioni finali

  1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto ministeriale, si fa rinvio al Decreto Ministeriale 29 novembre 2016, n. 937, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016, reg. 4620, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n. 33 del 9 febbraio 2017.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • DM n. 852 del 12-12-2018.pdf

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