Ordinanza di indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Studenti Universitari (C.N.S.U.)
Roma, Venerdì, 01 febbraio 2019

Ordinanza di indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Studenti Universitari (C.N.S.U.)

Nota Prot. n. 66

Ufficio: DGSINFS

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ha istituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. 26 settembre 2014, n. 753, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2018 n.100, concernente “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, S.O. n. 19, e, in particolare, l’allegato 5 che individua il Consiglio nazionale degli studenti universitari quale organismo previsto dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 20, comma 8, lettera b) ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, “Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’art. 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali”, convertito, con modificazioni, dalla legge  11 luglio 2003, n. 170, che stabilisce, tra l’altro, in tre anni la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari;

VISTO in particolare l’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, ai sensi del quale il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno 6 mesi prima della data della scadenza del Consiglio nazionale degli studenti universitari, indice le elezioni per il rinnovo del predetto organo;

VISTO altresì l’art.4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, che individua, ai fini dell’elezione dei ventotto componenti indicati dall'articolo 2, comma 1, i quattro distretti territoriali nei quali devono essere raggruppate le sedi universitarie;

VISTO l’art. 8 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, il quale prevede che per ogni distretto, presso una delle istituzioni universitarie  ad esso afferenti, venga istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale locale;   

CONSIDERATA l’opportunità di confermare le seguenti sedi universitarie già individuate nella precedente Ordinanza ministeriale del 26 febbraio 2016, n. 100 : l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per il I Distretto, l’Università degli Studi di Milano per il II Distretto, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il III Distretto e l’Università degli Studi di “Napoli Federico II” per il IV Distretto, quali sedi universitarie presso cui dovranno essere istituite le Commissioni elettorali locali di cui al predetto art. 8 del d.P.R. 491/1997;
RITENUTA la necessità di procedere al rinnovo del C.n.s.u., il cui mandato scadrà l’8 agosto 2019;


O R D I N A:
Articolo 1
(Votazioni)

1. Sono indette per i giorni 14 e15 maggio 2019, presso ciascuna sede universitaria, le votazioni per l’elezione dei seguenti componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari:

a) 28 componenti eletti tra gli studenti iscritti nell’anno accademico 2018 – 2019, a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa;
b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all’art. 4, comma 1,  della legge 19 novembre 1990 n. 341 e all’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 ;
c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all’art. 4 della  Legge 3 luglio 1998, n. 210 e all’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 .


2. Le operazioni elettorali avranno inizio alle ore 9.00 del giorno 14 maggio 2019, e saranno sospese dalle ore 19.00 della stessa giornata, e riprenderanno il successivo giorno 15 maggio 2019, dalle ore 9.00 per concludersi alle ore 14.00 della stessa giornata.

Articolo 2
(Collegi ed elettorato)

1. Per l'elezione dei ventotto componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lett. a), le istituzioni universitarie sono raggruppate, su base regionale, in quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi.
2. I distretti e le relative istituzioni universitarie in essi comprese, sono i seguenti:

I distretto – Valle D'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche
Valle D'Aosta:
- Università degli Studi della VALLE D'AOSTA

Trentino-Alto Adige:
- Libera Università di BOLZANO
- Università degli Studi di TRENTO

Veneto:
- Università degli Studi di PADOVA
- Università degli Studi Cà Foscari di VENEZIA
- Università IUAV di VENEZIA
- Università degli Studi di VERONA

Friuli - Venezia Giulia:
- Università degli Studi di TRIESTE
- Università degli Studi di UDINE

Emilia – Romagna:
- Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA
- Università degli Studi di FERRARA
- Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
- Università degli Studi di PARMA

Marche:
- Università Politecnica delle Marche di ANCONA
- Università degli Studi di CAMERINO
- Università degli Studi di MACERATA
- Università degli Studi “Carlo Bo” di URBINO

II distretto – Piemonte, Lombardia, Liguria
Piemonte:
- Università degli Studi di TORINO
- Politecnico di TORINO
- Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro” di VERCELLI
- Università deli Studi "Scienze Gastronomiche” di BRA - fraz. Pollenza-CUNEO

Lombardia:
- Università degli Studi di BERGAMO
- Università degli Studi di BRESCIA
- Università degli Studi di MILANO
- Politecnico di MILANO
- Università degli Studi di MILANO – BICOCCA
- Università “Cattolica S. Cuore” di MILANO
- Università commerciale "Luigi Bocconi” di MILANO
- Libera Università lingue e comunicazioni IULM di MILANO
- Libera Università "Vita Salute S. Raffaele” di MILANO
- Università degli Studi di PAVIA
- Università "Carlo Cattaneo” - LIUC di CASTELLANZA –VA
- Università dell’Insubria di VARESE- COMO
- Università telematica "e-Campus” – Novedrate (Como)
- Humanitas University (Milano)

Liguria:
- Università degli Studi di GENOVA

III distretto – Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo

Toscana:
- Università degli Studi di FIRENZE
- Università degli Studi di PISA
- Università degli Studi di SIENA
- Università per Stranieri di SIENA
- Università telematica "Italian University Line” - IUL di FIRENZE
Umbria:
- Università degli Studi di PERUGIA
- Università per stranieri di PERUGIA

Lazio:
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- Università degli Studi “La Sapienza” di ROMA
- Università degli Studi “Tor Vergata” di ROMA
- Università degli Studi “Roma Tre” di ROMA
- Libera Università Internazionale Studi Sociali "Guido Carli” LUISS di ROMA
- Università degli Studi Internazionali di ROMA (UNINT)
- Libera Università degli Studi "Maria SS. Assunta” Lumsa” di ROMA
- Università "Campus Bio-Medico” di ROMA
- Università Foro Italico – ROMA
- Università degli Studi "Europea” di ROMA
- Università telematica "G. Marconi” di ROMA
- Università telematica "Unitelma Sapienza” di ROMA
- Università telematica "Internazionale Uninettuno” di ROMA
- Università telematica "Universitas Mercatorum” di ROMA
- Università degli Studi della Tuscia di VITERBO
- Università degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica ROMA (UNICUSANO)
- Link Campus  University di ROMA
- Università telematica S. Raffaele di ROMA
- Saint Camillus International University of Health Sciences di ROMA

Abruzzo:
- Università degli Studi "G. D'Annunzio” di CHIETI -PESCARA
- Università telematica "Leonardo da Vinci” di CHIETI
- Università degli Studi di L'AQUILA
- Università degli Studi di TERAMO

IV distretto – Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Molise:
- Università degli Studi del Molise CAMBOBASSO

Campania:
- Università degli Studi "Federico II” di NAPOLI
- Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - CASERTA
- Università degli Studi "Parthenope” di NAPOLI
- Università degli Studi "L'Orientale” di NAPOLI
- Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa” di NAPOLI
- Università telematica "Pegaso” di NAPOLI
- Università del Sannio BENEVENTO
- Università telematica "Giustino Fortunato” di BENEVENTO
- Università degli Studi di SALERNO

Puglia:
- LUM "Jean Monnet” di BARI-CASAMASSIMA
- Università degli Studi “Aldo Moro” di BARI
- Politecnico di BARI
- Università degli Studi di FOGGIA
- Università degli Studi del Salento (LECCE)

Basilicata:
- Università degli Studi della Basilicata POTENZA

Calabria:
- Università della Calabria – ARCAVACATA DI RENDE (COSENZA)
- Università degli Studi "Magna Graecia” di CATANZARO
- Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA
- Università per stranieri "D. Alighieri” di REGGIO CALABRIA

Sicilia:
- Università degli Studi di CATANIA
- Università degli Studi di MESSINA
- Università degli Studi di PALERMO
- Università degli Studi “Kore” di Enna

Sardegna:
- Università degli Studi di CAGLIARI
- Università degli Studi di SASSARI

3. Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), agli atenei sopra indicati sono aggiunte le seguenti sedi :
- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
- Scuola Normale Superiore di PISA
- Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento "S. Anna” di PISA
- Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi – LUCCA
- Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA
- Gran Sasso Science Institute – GSSI – L’AQUILA

4. L’elettorato attivo per l’elezione dei 28 componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2018 – 2019,  a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.

5. L’elettorato passivo per la componente di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a) è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2018 – 2019, a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che entro il 12 aprile 2019, data di presentazione alle Commissioni elettorali locali delle candidature e delle relative sottoscrizioni, abbiano formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei.

6. Per l'elezione dei due rappresentanti, rispettivamente, degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L'elettorato attivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.

7. L'elettorato passivo per le due componenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di presentazione alla Commissione elettorale centrale, delle candidature e delle relative sottoscrizioni, ossia entro il 12 aprile 2019

8. Ai fini della definizione dell'elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone distinti elenchi degli studenti iscritti ai corsi, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) da esse attivati. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono resi disponibili presso l’albo ufficiale della sede legale dell’ateneo e delle sedi decentrate di ogni università; per facilitare la loro consultazione, gli Atenei possono utilizzare anche strumenti informatici, istituendo a tale scopo un apposito servizio. L’avviso della pubblicazione dei predetti elenchi, dei giorni e degli orari in cui è possibile procedere alla loro consultazione in via informatica ,  è affisso  presso ogni dipartimento o struttura di raccordo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 240/2010, almeno 60 giorni prima della data delle votazioni, e comunque non oltre il giorno 14 marzo 2019, Gli interessati possono proporre, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro i successivi 15 giorni. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono aggiornati, a cura degli atenei, alla scadenza del termine della raccolta delle sottoscrizioni, al fine di consentire, alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, di cui ai successivi articoli 7 e 8, di poter verificare la regolarità delle sottoscrizioni stesse e la regolarità delle candidature all'atto della loro presentazione. A tal fine, gli atenei forniscono alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, gli elenchi aggiornati degli studenti iscritti, anche avvalendosi di procedure informatiche  Gli elettori che comunque formalizzino la propria iscrizione entro le date di svolgimento delle elezioni, possono essere ammessi a votare previa verifica, da parte del presidente del seggio, dell'avvenuta iscrizione. La certificazione del presidente integra conseguentemente l'elenco dell'elettorato attivo. Relativamente all'elettorato passivo i candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non è sostituibile.

9. Per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono eletti sette studenti per ciascun distretto.


Articolo 3
(Candidature)

1. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero di nove studenti. Le liste sono contrassegnate da un simbolo e dalla relativa denominazione.

2. Le liste per l'elezione di detta componente, corredate dall'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dalle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alle Commissioni elettorali locali di cui all’articolo 7, insediate presso un ateneo di ciascuno dei quattro distretti, entro le ore 13 del 12 aprile 2019 All'atto di presentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni, l'elettore firmatario consegna alla Commissione elettorale locale, debitamente compilati, secondo gli schemi allegati alla presente Ordinanza, i seguenti moduli: schema di presentazione della lista dei candidati (allegato 1.1); denominazione della lista e relativo simbolo, elenco dei candidati, sottoscrizioni (allegato 1.A); accettazione autocertificata della candidatura per ogni studente candidato (allegato 1.4) corredata dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza, corso di studio e numero di matricola. Le Commissioni elettorali locali, di cui all’articolo 7, verificano la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale locale lo esclude dall'elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è sostituibile; non è consentita la contemporanea candidatura in più liste.

3. Le liste sono sottoscritte da un minimo di 1.000 ad un massimo di 1.500 studenti, con firme raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in almeno 1/3, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto di riferimento di cui al precedente art. 2, comma 2,  e in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sede universitaria. Il superamento di tale limite massimo comporta l'inammissibilità delle candidature e la conseguente esclusione della lista dalla competizione elettorale. Ogni sottoscrittore, a pena di invalidità della sottoscrizione, dovrà essere regolarmente iscritto alla data di scadenza della raccolta delle firma di sostegno delle candidature e dovrà essere, inoltre, identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza e numero di matricola. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste. All'atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni elettorali locali, entro le ore 13.00 del 12 aprile 2019, gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto. I rappresentanti di lista di ateneo, a loro volta, comunicano ai Rettori delle università in cui i seggi sono ubicati, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni, i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ai fini dell'emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al comma 7. Le Commissioni elettorali locali di cui all’articolo 7, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvedono ad effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine di definire un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva; tali elenchi sono rimessi alla Commissione elettorale centrale, di cui al successivo articolo 8.

4. Per l’elezione dei due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono presentate, separatamente per ciascuna delle due componenti, candidature individuali corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza ed eventuale numero di matricola. Per l’elezione della componente di cui alla lettera c), l'università di appartenenza coincide con la sede amministrativa del corso di dottorato, nel caso quest’ultimo sia istituito tra più atenei consorziati. Le candidature e le relative autocertificazioni sono presentate alla Commissione elettorale centrale, di cui all’articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro le ore 13 del 12 aprile 2019. La Commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle candidature. Le predette candidature sono sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per difetto, degli atenei del collegio, con il limite massimo di 50 firme per ogni ateneo, secondo gli schemi allegati (1.2; 1.3; 1.B). I sottoscrittori sono identificati dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza, corso di studio ed eventuale numero di matricola. Le sottoscrizioni raccolte sono trasmesse, dagli uffici amministrativi degli atenei interessati, alla Commissione elettorale centrale che ne verifica la regolarità e procede al sorteggio per la definizione di un elenco progressivo dei candidati ammessi alla competizione elettorale.

5. Le sottoscrizioni di cui ai commi precedenti non necessitano di essere apposte in presenza del funzionario preposto al servizio elettorale, né di essere supportate da fotocopie del documento del sottoscrittore.   

6. La Commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative alla elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2018 - 2019 a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, distinti per distretti, sulla base degli atti delle Commissioni elettorali locali e li trasmette alle stesse Commissioni, perché ne sia assicurata la pubblicità presso ciascuna sede universitaria, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La Commissione elettorale centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti dei corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e li trasmette alle singole sedi universitarie, affinché vengano resi pubblici entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Gli elenchi delle liste e dei candidati per le componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), così ordinati, sono affissi al di fuori dei seggi. Lo stesso ordine progressivo è riprodotto sulle schede elettorali. Al termine di queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che ciascuna lista e candidati ammessi alla competizione elettorale svolgono secondo le modalità previste per la elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli atenei. La campagna elettorale deve terminare 24 ore prima dell’inizio delle votazioni.

7. Sulla base dei criteri organizzativi utilizzati da ciascun ateneo per l’elezione delle rappresentanze studentesche, entro il 9 maggio 2019 sono costituiti, con decreto del Rettore o del Direttore Generale, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati anche i rappresentanti di lista, di cui al comma 3.

8. In ogni seggio sono predisposte tre urne in cui sono raccolte le schede votate: una per l'elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2018 - 2019 a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, una per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e un’altra per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. Le urne per le componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono predisposte anche nel caso in cui nel seggio non siano presenti elettori, al fine di consentire di poter esprimere il proprio voto anche ad elettori iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato.

 

Articolo 4
(Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.)

1. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), avviene con il seguente criterio:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

2. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.

Articolo 5
(Schede elettorali)

1. Le schede elettorali di diverso colore sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo i modelli tipo allegati alla presente Ordinanza, in relazione alle componenti da eleggere (allegati 2.1; 2.2 e 2.3). Le schede sono trasmesse tempestivamente ad ogni seggio elettorale.

2. Gli atenei predispongono la stampa delle relative schede elettorali solo successivamente alla effettuazione del sorteggio, da parte delle Commissioni elettorali locali, finalizzato a  definire il numero progressivo di lista per la componente di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a) e del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale centrale per definire l'ordine dei candidati relativo alle componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Tanto le liste per la elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2018 - 2019 a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, quanto i nominativi dei candidati per le componenti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento sono riportati nelle schede nello stesso ordine progressivo comunicato.
 

Articolo 6
(Operazioni di voto)

1. Nel giorno fissato e nell'orario stabilito per le votazioni di cui all'articolo 1, l'elettore, munito di idoneo documento di identità provvisto di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato, dopo aver apposto la propria firma nell' elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente di seggio la scheda ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente di seggio , che la introduce nell'apposita urna. Per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) non è possibile esercitare il diritto di voto in seggi diversi da quello di appartenenza. Per le sole componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), il diritto di voto può essere esercitato anche presso atenei diversi da quello in cui l’elettore risulta essere iscritto; in tal caso l'elettore è tenuto ad attestare la propria condizione di iscritto, anche mediante autocertificazione. Il presidente del seggio riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato, oltre al loro nominativo, anche l'ateneo di appartenenza ed il corso di studio.

2. Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite copiative messe a disposizione dalla commissione, esprime un solo voto di preferenza. Il voto per i 28 componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a)  è espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, e  indicando, eventualmente, a fianco della lista stessa, la propria preferenza per un solo candidato, anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato stesso. È valido il voto espresso per la sola lista. Si considera validamente attributo anche il voto di lista, qualora non venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione di una lista, ma venga apposta la preferenza in corrispondenza della lista nella quale è ricompreso il candidato prescelto. Si considera, altresì valido il solo voto di lista nel caso in cui venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione di una lista e la preferenza sia apposta in corrispondenza di una lista diversa da quella alla quale appartiene il candidato prescelto, oppure sia riferita ad un nominativo non presente nell’elenco dei candidati o ad uno pseudonimo non esplicitamente riconducibile al nominativo di un candidato.
Sono nulle le schede nel caso in cui non venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione della lista e la preferenza venga apposta in corrispondenza di una lista diversa da quella a cui appartiene il candidato prescelto ovvero sia espressa per un nominativo non ricompreso nell’elenco dei candidati o sia riferita ad uno pseudonimo non esplicitamente riconducibile al nominativo di un candidato. Sono, altresì, nulle le schede che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate.
Per le due componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere b) e c), il voto è espresso esclusivamente contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.

3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni e procede ai seguenti adempimenti, sia per l'elezione dei componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), sia per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c):
a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
b) viene verificato, in base agli elenchi appositamente predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
c) si procede, in via prioritaria, allo scrutinio delle schede votate per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e, successivamente, di quelle votate per le due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, l'ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.

4. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti: uno relativo alla elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2018 - 2019 a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a  corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, uno relativo all' elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento ed uno relativo all'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. In ciascuno dei tre plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicati:
a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;
b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;
c) il numero ed i nominativi degli eventuali elettori che abbiano esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché i rispettivi atenei di appartenenza, con esclusivo riferimento alle componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c);
d) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;
e) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate;
f) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.

5. Il plico relativo alla elezione degli iscritti a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, è inviato, entro il giorno 29 maggio 2019 alla Commissione elettorale locale, di cui all'articolo 7, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria. I plichi relativi alla elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento sono inviati, entro il giorno 29 maggio 2019 alla Commissione centrale, di cui all'articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi dell’Università.

 

Articolo 7
(Commissioni elettorali locali)

 

1.Le Università sede delle commissioni elettorali locali sono:

I distretto: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
II distretto: Università degli Studi di Milano
III distretto: Università degli Studi di Roma – Tor Vergata
IV distretto: Università degli Studi di Napoli – Federico II

2. Presso ciascuna Università è istituita, con decreto del Ministro, una Commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari di categoria non inferiore all' area D, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto.

3. La Commissione effettua le operazioni di cui all'articolo 3 e, verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, di cui all'articolo 6, relative all'elezione degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2018 - 2019 a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, formula le relative graduatorie distinte per distretto. La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate, perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

4. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso, entro il 7 giugno 2019, alle ore 16, alla Commissione elettorale centrale a cura degli uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto dall'articolo 9.

5. Le operazioni delle Commissioni elettorali locali, sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento, è data tempestiva comunicazione.

 

Articolo 8
(Commissione elettorale centrale)

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una Commissione elettorale centrale. La Commissione è composta da un dirigente, che la presiede, e da cinque funzionari di livello non inferiore all’area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La Commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione stessa.
3. La Commissione effettua le operazioni di cui agli articoli 3 e 9.

 

Articolo 9

(Formazione delle graduatorie finali. Proclamazione degli eletti)
1. Le operazioni sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.
2. La Commissione elettorale centrale, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle Commissioni elettorali locali, la stessa Commissione elettorale centrale formula le graduatorie finali, distinte per distretto, relative all’elezione degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2018 - 2019 a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa.
3. Per l'elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, la Commissione elettorale centrale, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie, formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2.
4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la Commissione elettorale centrale proclama gli eletti.

Allegati:
Allegato 1.A
Allegato 1.B
Allegato 1.1
Allegato 1.2
Allegato 1.3
Allegato 1.4
Allegato 2.1
Allegato 2.2
Allegato 2.3

 

 IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • CNSU Elezioni 2019 - allegato 1.1 schema presentazione liste candidati studenti.rtf

  • CNSU Elezioni 2019 - allegato 1.2 specializzandi schema di candidatura.rtf

  • CNSU Elezioni 2019 - allegato 1.3 dottorato schema candidatura.rtf

  • CNSU Elezioni 2019 - allegato1.4 accettazione candidatura.rtf

  • CNSU Elezioni 2019 - allegato n. 1A raccolta firme per presentazione liste studenti.rtf

  • CNSU Elezioni 2019 - allegato 1.B raccolta firme presentazione candidati.rtf

  • CNSU Elezioni 2019 - allegato 2.1 FAC SIMILE scheda elettorale studenti.ppt

  • CNSU Elezioni 2019 - schede elettorali FAC SIMILE 2.2 specializzandi.pptx

  • CNSU Elezioni 2019 - schede elettorali FAC SIMILE 2.3 dottorandi.pptx

  • OM_n.66 del 31-01-2019.pdf

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