Organizzazione delle università

Organizzazione delle università

In base al Legge 240/2010 l’organizzazione delle università prevede i seguenti organi:

1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;

1- Il rettore ha tra le sue competenze la rappresentanza legale dell’università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2- Il senato accademico ha tra le sue funzioni: formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture; approvare il regolamento di ateneo; approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture, in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di ateneo.

3- Il consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l’attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale.

4- Il collegio dei revisori dei conti si occupa del controllo della contabilità di ateneo ed e composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Il collegio ha mandato per un massimo di quattro anni.

5- Il nucleo di valutazione verifica la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti, delle attività svolte dalle strutture e dal personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

6- Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, ha competenza sulla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo.

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