Glossario amministrativo

Glossario amministrativo

GLOSSARIO AMMINISTRATIVO/GIURIDICO

Questa pagina racchiude alcune delle voci più frequenti nella pubblica amministrazione e, nello specifico, nelle attività di questo ministero. Le definizioni riportate sono brevi ed essenziali.
In questa e in altre pagine non hai trovato risposta alle tue domande? Scrivi un vocabolo appartenente al linguaggio della scuola, dell’università, della ricerca, del quale vorresti fosse fornita una definizione, invia una mail a urp@istruzione.it con oggetto “glossario urp”.

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione con la quale un soggetto certifica, sotto la propria responsabilita', la propria identita' o attesta il possesso di determinati requisiti.

BEST PRACTICES
Sono le "migliori pratiche" operative attuate nello svolgimento di una specifica fase di produzione, organizzazione o erogazione di un servizio.

CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei servizi e' un documento di trasparenza destinato ai cittadini da parte di un'amministrazione pubblica - o da un'azienda erogatrice di un servizio di pubblica utilita' - con il quale l'ente esplicita i propri orientamenti e dichiara quali sono le prestazioni che si impegna a erogare. La Carta rappresenta uno degli strumenti di gestione della qualita' dei servizi pubblici a disposizione delle amministrazioni.

CITIZEN SATISFACTION
Percezione del grado di soddisfazione del cittadino-utente rispetto ai servizi forniti nella comunità territoriali dai responsabili degli enti e delle strutture locali.

COMANDO
Rappresenta una mobilità temporanea di personale tra Amministrazioni o Enti appartenenti allo stesso comparto o a comparti diversi.

DATI GIUDIZIARI
I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita’ di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

DATI IDENTIFICATIVI
Sono i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.

DATO PERSONALE
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

DATI SENSIBILI
I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

DECRETO LEGGE
Provvedimento provvisorio con forza di legge, emesso dal governo in caso di urgente necessità, la cui efficacia viene meno se non è convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni dall’atto di emanazione.
Cfr. l’art. 77 della Costituzione, che recita “L’istituto dei decreti legge è disciplinato dalla Costituzione Italiana, che all’art. 77 recita “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

DECRETO LEGISLATIVO
Atto, avente forza di legge, emanato dal potere esecutivo per delega del potere legislativo.

DECRETO MINISTERIALE
Atto amministrativo emanato da un ministro nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero.

DELEGA
Si definisce delega l’atto di legittimazione con il quale una persona fisica o giuridica viene investita di poteri e facoltà che spetterebbero esclusivamente ad altra entità secondo l’ordinamento generale o particolare di questa.

DIPARTIMENTO (MINISTERO)
Struttura organizzativa di primo livello, finalizzata ad assicurare l’esercizio organico e integrato delle funzioni di un ministero. Il d. legisl. 300/1999, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo dei ministeri ha previsto (art. 5) la figura del d. in alternativa a quella della direzione generale. Ai d. sono attribuiti compiti finali che abbracciano grandi aree, e i relativi compiti strumentali, compreso l’indirizzo e il coordinamento delle unità di gestione dei d. medesimi, nonché l’organizzazione e la gestione delle relative risorse, umane e finanziarie. Al vertice dell’organo è preposto il capo d. , il quale è responsabile dei risultati raggiunti dagli uffici di livello dirigenziale compresi nel d. stesso e svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo dei medesimi uffici.

DIPARTIMENTO (UNIVERSITA’)
Nel sistema universitario, organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o a più corsi di laurea della stessa facoltà. L’istituzione del d. è stata introdotta dalla l. 28/21 febbraio 1980. Al d. spetta di promuovere e coordinare l’attività di ricerca, nonché di organizzare i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, inoltre, all’attività didattica, in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione o di scuole dirette a fini speciali; collabora, infine, con gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, all’elaborazione e all’attuazione di programmi d’insegnamento relativi a esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.

DISTACCO
Utilizzo temporaneo di personale presso altre amministrazioni o enti pubblici, a fronte del quale non è richiesto uno specifico provvedimento formale.

EQUIPOLLENZA
Indica l’uguale valore ed efficacia di due o più titoli.

FEEDBACK
Ritorno alla fonte di partenza di un’azione o di un messaggio, inteso come effetto prodotto dal comportamento o dal messaggio.

ISTITUZIONE PUBBLICA
Unita’ giuridico-economica la cui funzione principale e’ quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita.

ISTANZA
Richiesta indirizzata a una pubblica autorità. Può essere presentata onLine (ad esempio, istanza di partecipazione a concorso a posti e cattedre per titoli ed esami).

MISSION
Scopo istituzionale dell’impresa, ovvero complesso delle finalità e dei valori che la identificano nello scenario economico-sociale e costituiscono il presupposto di ogni sua strategia e azione.

OCSE
L'OCSE è stata istituita nel 1961 con la Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici. L’Organizzazione conta 34 Paesi membri, tra cui l’Italia, che possono comparare le differenti esperienze per individuare le best practises e coordinare le politiche nazionali e internazionali. L’OCSE ha inoltre istituito contatti con altri 70 Paesi non membri. I suoi obiettivi sono sostenere la crescita economica sostenibile, aumentare l`occupazione, innalzare il tenore di vita, mantenere la stabilità finanziaria, assistere lo sviluppo delle economie dei Paesi non membri, contribuire alla crescita del commercio internazionale. L’organizzazione ha sede a Parigi ed è composta da un Segretariato, strutturato in Direzioni Generali.
L’OCSE ha sostituito l’OECE.
Visita il sito http://www.oecd.org/

ORDINANZA
Le ordinanze possono essere emanate, dalle autorità espressamente legittimate, nei soli casi contemplati dalla legge, normalmente per situazioni particolari che non possono essere fronteggiate con i normali mezzi giuridici. Per tale motivo le ordinanze sono qualificate anche come atti aventi la fonte di produzione nella ‘necessità’; esse sono sottratte all’applicazione della regolamentazione amministrativa ordinaria e sottoposte a disciplina speciale. Data tale loro natura, l’efficacia temporale delle ordinanze è limitata alla sussistenza della causa che ne ha determinato l’emanazione e, per lo stesso motivo, le ordinanze entrano in vigore non appena, in qualsiasi modo, siano note al pubblico.
Si qualificano ordinanze anche gli atti adottati per l’esecuzione di norme contenute nei regolamenti comunali o in leggi speciali; tali ordinanze non hanno contenuto normativo ma sono, di regola, mere comunicazioni rivolte alla generalità dei cittadini, dalle quali la legge può far discendere determinati effetti (ad esempio, le ordinanze per le vaccinazioni obbligatorie). Alle ordinanze si può ricorrere anche in presenza di fatti di disfunzione amministrativa o in presenza di fatti di amministrazione complessa (cosiddetti grandi eventi) connotati da fattori non di urgenza ma di corretto coordinamento.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
La PostaCertificat@ è un servizio che consente ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC; è uno strumento che conferisce a un messaggio di posta elettronica il valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale.
Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto, poiché i protocolli di sicurezza utilizzati fanno in modo che non sia possibile modificare il contenuto del messaggio e degli eventuali allegati.

TIROCINIO
Periodo di addestramento pratico (e l’addestramento stesso) all’esercizio di una professione, che viene compiuto da un principiante, da un allievo, o anche da persona già qualificata e fornita della necessaria preparazione teorica, o del prescritto titolo di studio, sotto la guida di persona esperta e nel luogo nel quale tale attività viene svolta regolarmente.
Il linguaggio giuridico definisce il tirocinio come uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima.

VISION
Tensione verso un obiettivo che si pone come meta ideale, fortemente voluta nell’organizzazione, nella strategia e nell’azione aziendale.

Concorso docenti

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