Glossario iscrizioni online

Glossario iscrizioni online

AFFIDAMENTO PREADOTTIVO: ISCRIZIONI
Per gli alunni in fase di preadozione, al fine di garantire  un’adeguata protezione e riservatezza dei minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolar modo, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani. 
Si richiama, infine, la nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere. 

ALUNNI CON DISABILITA’
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale. 
Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n.122). 
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009. 
Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti pressi i Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (principio sancito nella Sentenza della Corte Costituzionale n.226/2001).

ALUNNI CON DSA
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative. 
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 
L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.

ANTICIPI
Scuola d’infanzia: possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento delle iscrizioni e comunque non oltre il termine del 30 aprile dell’anno successivo
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. 
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: 
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Scuola primaria: i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (Art. 337-quater co. 3 cod. civ.) possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento delle iscrizioni e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli. 
Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

AUTONOMIA SCOLASTICA

CODICE FISCALE PER ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

CODICE MECCANOGRAFICO
il codice meccanografico identifica univocamente le scuole e gli istituti dislocati sul territorio italiano. Per trovare il codice meccanografico di un istituto si può utilizzare l’applicazione “La Scuola in Chiaro” sul sito del MIUR.

CREDENZIALI (NOME UTENTE E PASSWORD) CREATI NEL 2013
I genitori che negli anni precedenti, hanno iscritto un figlio al primo anno delle scuole devono eseguire una  nuova registrazione in quanto le credenziali non sono più riconosciute dal sistema.

CRITERI DI PRECEDENZA E GRADUATORIE ISCRITTI
I criteri di precedenza relativi all’accoglimento delle iscrizioni e utilizzati nella formulazione delle graduatorie degli iscritti , sono deliberati dai Consigli di Istituto.

IeFP - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali.
Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso l’apprendistato di I livello (D.Lgs. 167/2011 art. 3), così come regolato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012. 
Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. I percorsi IeFP sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell’Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010.

INDIRIZZI SCUOLE SECONDARIE II GRADO

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione onLine. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all’allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili: 
- attività didattiche e formative; 
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

ISTRUZIONE PARENTALE
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale o alla scuola secondaria di primo grado viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. 
Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

LICEI SPORTIVI
Con il DPR 5 marzo 2013, n. 52 è stato approvato il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei nel quale è precisato che la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime potranno essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risulteranno autorizzate dai rispettivi piani regionali dell'offerta formativa e nelle scuole paritarie che avranno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Inoltre ai fini di una corretta informazione alle famiglie, si fa presente che sarà consentita l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.

OBBLIGO SCOLASTICO
Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011. 
I dieci anni dell’obbligo si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. 
L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per l’istruzione e formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l’esame di idoneità. 
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 
Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l’istruzione parentale, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità: 
- iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 
- iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008,n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà. 

POF
Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante tra l'altro le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n.89/2009.

QCER DOCENTI
IL QCER e’ il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le  Lingue. Con specifico Decreto, sono stati individuati i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistiche, acquisite dai docenti. Sono stati inoltre indicati soggetti ed enti certificatori riconosciuti.
Scarica il decreto

SCUOLA IN CHIARO
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione onLine devono individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “ La Scuola in Chiaro”.

SCUOLE PARITARIE
Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle scuole paritarie che abbiano svolto tutti gli adempimenti successivamente descrittiInfatti, per le scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni onLine è facoltativa. 
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

SCUOLE SERALI E PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI
A partire dall'a. s. 2014/2015 sono stati attivati in diverse regioni i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito denominati CPIA) ed i corsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono stati riorganizzati in:
a) percorsi di istruzione di primo livello;
b) percorsi di istruzione di secondo livello;
c) percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
I percorsi di cui alle lettere a) e c) sono realizzati dai CPIA; i percorsi di cui alla lettera b) sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tal fine individuate nei piani di dimensionamento definiti dalle Regioni. AI 31/8/2015 cesseranno di funzionare i Centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui al previgente ordinamento. Nelle more dell'avvio di tutti i CPIA, le domande di iscrizione, per l'a. s. 2015/2016 vanno rivolte: o direttamente ai CPIA già istituiti e alle istituzioni scolastiche -presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo livello che provvederanno tempestivamente a trasmetterle in copia al CPIA di riferimento-;  o alle istituzioni scolastiche sedi dei CTP e a quelle sedi dei corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti organizzativi e didattici. Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 maggio 2015 e comunque non oltre il 15 ottobre 2015.

SEZIONI PRIMAVERA
Sono sezioni da aggregare alla scuola dell'infanzia, per accogliere bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per i servizi della prima infanzia, contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini, in coerenza con il principio della continuità educativa.
Saranno attivate solo successivamente ad accordi con le  Regioni.

SIDI
Il SIDI è il Sistema Informativo del Ministero che gestisce anche l'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

TASSE E CONTRIBUTI

TEMPI SCUOLA
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti della responsabilità  genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno). 
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione. 
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe. 
Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

TRASFERIMENTO IN ALTRA SCUOLA DOPO L’ ISCRIZIONE
Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa e motivata richiesta (Nulla Osta) deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta. 
Si richiama l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione. 

TRASFERIRSI IN ALTRO INDIRIZZO DELLA STESSA SCUOLA DOPO ISCRIZIONE
Qualora i genitori o gli esercenti della responsabilità genitoriale di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni e anche in relazione a recenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore. 

Concorso docenti

Concorso docenti

Il concorso per titoli ed esami costituisce canale di reclutamento per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola.

I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale.

Per approfondire: Concorsi per titoli ed esami

 

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