Riconoscimento Titoli Esteri

Riconoscimento professione docente

I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016. La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale sarà unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente. Vai all'Applicazione “Riconoscimento Professione Docente”

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Attestazione della qualifica professionale di docente

I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento in ITALIA e vogliano esercitare all’estero la propria attività devono chiedere una Attestazione della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2013/55/UE presso il MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII.

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Riconoscimento del titolo di educatore dei servizi educativi dell’infanzia

Gli educatori dei servizi educativi dell’infanzia che abbiano conseguito il titolo all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con i decreti legislativi, rispettivamente, n. 206 del 6 novembre 2007 e n. 15 del 28 gennaio 2016

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Equivalenza ai fini professionali

Chiunque voglia partecipare a corsi o concorsi e abbia conseguito in territorio straniero il titolo di studio richiesto, relativo alla scuola secondaria di I e II grado, può richiedere l’equipollenza al titolo italiano presso l’ufficio scolastico territoriale. Il decreto di equipollenza, una volta ottenuto, è spendibile sempre e comunque. Tuttavia, chi volesse presentare un’istanza di equivalenza del proprio titolo di studio straniero, che sia spendibile esclusivamente nell’ambito di una specifica procedura concorsuale, può farlo all’ufficio 8 della Direzione per gli ordinamenti scolastici e il sistema di valutazione.

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Dichiarazione di valore

La Dichiarazione di Valore non è una forma di riconoscimento del titolo, ma un documento di natura informativa che gli istituti di formazione e le Amministrazioni competenti per il riconoscimento dei titoli in Italia possono utilizzare per valutare i titoli stessi

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Nulla-osta

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rilascia un “nulla osta” alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera in Italia, dopo aver verificato che la domanda di iscrizione sia effettuata per l’esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all’estero, nonché dopo aver accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento e autorizzata dallo Stato italiano ai sensi dell’articolo 266 del Decreto Legislativo 297 del 1994.

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