Supplenze A.T.A.

La formazione delle graduatorie di circolo e di istituto (c.d. «graduatorie di terza fascia») utilizzate per l’assegnazione delle supplenze temporanee, è disciplinata dal decreto ministeriale 13 dicembre 2000 n. 430, il quale regolamenta il conferimento delle supplenze in qualità di personale ATA ai sensi dell’articolo 4 della legge 124 del 3 maggio 1999.

Le graduatorie di circolo o di istituto sono accessibili da chiunque abbia il titolo di studio richiesto dalla Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006/2008 in relazione al profilo professionale di interesse dell’aspirante e vengono riaperte a cadenza triennale.

Le graduatorie provinciali permanenti (c.d. «graduatorie 24 mesi»), utilizzate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e per il conferimento delle supplenze annuali e/o temporanee, vengono formate in seguito all’espletamento dei concorsi per soli titoli disciplinati dall’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

Tali concorsi sono aperti a coloro che abbiano già maturato 24 mesi di servizio a tempo determinato in qualità di personale ATA e sono indetti con cadenza annuale e tramite appositi bandi concorso delle singole Direzioni Regionali.

 

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