Accesso programmato a livello nazionale

L’accesso programmato a livello nazionale è disciplinato dalla legge 264 del 1999.

L’articolo 1, lettera a) individua le tipologie di corsi a programmazione nazionale, “corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura” nonché i corsi di laurea di primo e secondo livello concernenti la formazione del personale sanitario di 22 tipologie di professioni, quali ad esempio Scienze infermieristiche e, infine, ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria. 

L’articolo 3 definisce i criteri con cui individuare il numero dei posti da assegnare ad ogni ateneo sulla base del “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” e “tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo”.

L’articolo 4 prevede che “l'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”.
Sempre all’articolo 4 è previsto che “il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione”.

 

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